Corte di Cassazione (26728/2023) – Mancato pagamento di tributi da parte di contribuente poi fallito: concorsualità del credito pur accertato in corsa di procedura e violazione non sanzionabile in caso di termine di pagamento non scaduto.
Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 18 settembre 2023, n. 26728 – Pres. Biagio Virgilio, Rel. Giacomo Maria Nonno.
Crediti tributari accertati in corso di procedura fallimentare – Presupposti determinatisi antecedentemente alla dichiarazione di fallimento – Concorsualità – Necessità che l'atto impositivo sia stato notificato sia al curatore che al fallito – Ragione sottostante.
Debiti tributari – Dichiarazione di fallimento del contribuente - Termine per il pagamento non ancora scaduto a tale momento – Successivo omesso pagamento da parte del fallito e del curatore in corso di procedura – Violazione non sanzionabile – Fondamento.
I crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, sono da considerarsi concorsuali avendo l’atto di accertamento (eventualmente successivo) natura meramente dichiarativa; in quanto tali non si sottraggono al principio generale previsto dall’art. 52, primo e secondo comma, L.F. (come sostanzialmente riprodotto con riferimento alla liquidazione giudiziale all’art. 151 C.C.I.), secondo il quale il fallimento apre il concorso sul patrimonio del fallito ed ogni credito deve essere accertato nelle forme previste dagli artt. 93 ss. L.F. L'atto impositivo laddove successivo deve però essere stato notificato non solo al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare mediante ammissione al passivo, ma anche allo stesso contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, ciò in quanto laddove ciò non avvenga la pretesa tributaria risulta inefficace nei suoi confronti e l'atto impositivo non diventa definitivo, essendo il fallito stato privato, in caso di inerzia del curatore, della possibilità di proporre impugnazione e non essendo lo stesso parte necessaria del giudizio d'impugnazione eventualmente instaurato dal curatore. La notificazione al curatore risulta invece necessaria ove si voglia procedere alla successiva insinuazione al passivo del credito, onde consentire l’eventuale impugnazione nelle sedi competenti, e ciò anche quando il termine per l’impugnazione non sia ancora completamente decorso nei confronti del contribuente ancora in bonis in ragione dell’intervenuta dichiarazione di fallimento; la conseguenza della mancata notificazione è infatti l’inopponibilità del credito alla procedura concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, qualora il contribuente sia stato dichiarato fallito e a tale data il termine di pagamento del tributo non sia decorso, non può imputarsi né a lui né agli organi della procedura alcuna colpevole inadempienza ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, atteso che, prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, i termini per effettuare il pagamento da parte del contribuente in bonisnon sono ancora scaduti e, dopo detta dichiarazione, in ragione dell'applicazione delle regole del concorso, il pagamento non può più essere validamente eseguito dagli organi della procedura. (Massima Ufficiale)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-18-settembre-2023-n-26728-pres-virgilio-est-nonno
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista. Corte di Cassazione, Sez. Trib. civ., 18 marzo 2016 n. 5392 https://www.unijuris.it/node/2847; Corte di Cassazione, Sez. Unite, 28 aprile 2023, n. 11287 https://www.unijuris.it/node/6981 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2018 n. 12854 https://www.unijuris.it/node/4141].