Corte di Cassazione (29291/2023) - Opposizione allo stato passivo: non vanno riprodotti dall'opponente, se specificatamente indicati, i documenti già allegati alla domanda di insinuazione che il tribunale è tenuto ad acquisire.

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Data di riferimento: 
23/10/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 ottobre 2023, n. 29291 -  Pres. Mauro Di Marzio, Rel. Andrea Fidanzia.

Fallimento: Opposizione allo stato passivo - Acquisizione dei documenti già allegati all’istanza di ammissione al passivo – Onere dell'opponente, a pena di decadenza, di richiamarli – Conseguente obbligo per il tribunale di recuperarli.

Una volta soddisfatta dall’opponente la condizione prescritta dall'art. 99, comma 2, n. 4, L.F. circa la specifica indicazione in sede di impugnazione dei documenti prodotti nella fase di ammissione allo stato passivo, il Tribunale è tenuto ad acquisire i documenti in questione nuovamente in fase di opposizione allo stato passivo, in quanto gli stessi, una volta allegati all’originaria istanza di ammissione al passivo, rimangono nella sfera di cognizione dell’ufficio giudiziario, inteso nel suo complesso, anche in tale fase. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/node/2371

[in senso difforme, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI , 08 novembre 2010, n. 22711 https://www.unijuris.it/node/1134; in senso sostanzialmente conforme: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 13 novembre 2020, n. 25663 https://www.unijuris.it/node/5422 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 marzo 2018, n. 5570 https://www.unijuris.it/node/4730].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: