Corte di Cassazione (23411/2023) – Accertamento che il giudice è tenuto a compiere d'ufficio in sede di opposizione allo stato passivo. Natura privilegiata del credito dello Stato per la restituzione dei finanziamenti erogati.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
01/08/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 agosto 2023, n. 23411 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.

Fallimento – Insinuazione al passivo di crediti – Opposizione – Giudice – Esistenza del titolo dedotto in tale sede - Accertamento che è tenuto a compiere d'ufficio – Regole processuali - Possibile previsione della preclusione di tale esercizio - Necessità in particolare del ricorso all'iniziativa di parte.

Fallimento - Interventi a sostegno pubblico delle imprese – Credito dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati – Privilegio generale – Ambito applicativo - Riconoscibilità anche in caso di contributi concessi a fondo perduto.

In ambito di insinuazione allo stato passivo, non viola l'art. 112 cod. proc. civ. il tribunale che, esercitando il proprio potere d'ufficio di accertare la fondatezza della domanda presentata, rigetti l'opposizione proposta dal creditore, dovendo l'accertamento sull'esistenza del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice ex officio in ogni stato e grado del processo, in ognuna delle sue fasi, salvo che tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (che prevedano, in particolare, l'inammissibilità della pronuncia d'ufficio sulle eccezioni, perciò denominate "proprie", che spettano alla parte, come quelle relative alla titolarità di un'azione costitutiva) [nel caso di specie il G.D. in sede di verifica dello stato passivo aveva negato il ricorrere delle condizioni per il riconoscimento del privilegio richiesto, seppure per una ragione processuale (mancata indicazione, con la dovuta precisione, del bene sul quale la prelazione si esercitava) di ritualità della domanda diversa rispetto agli argomenti sostanziali illustrati e fatti suoi dal collegio dell’opposizione (insussistenza delle condizioni necessarie per tale riconoscimento) per confermare la precedente decisione e, pur tuttavia, la Corte ha respinto il ricorso nella parte che aveva impugnato la decisione del Tribunale per aver omesso di statuire sull’oggetto dell’impugnazione e per aver ampliato i limiti del giudizio, pronunciando oltre la domanda]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123 del 1998, in tema di interventi a sostegno pubblico delle imprese, che riconosce il privilegio generale ai crediti dello Stato per la restituzione dei "finanziamenti" erogati, trova applicazione anche per i contributi che siano stati concessi a fondo perduto, atteso che, una volta risultate frustrate le finalità proprie degli interventi a sostegno delle imprese, deve comunque trovare adeguata protezione l'interesse pubblico al reimpiego delle risorse messe a loro disposizione. (Principio di Diritto e Massima Ufficiale) [nello specifico la Corte ha pertanto accolto il secondo motivo del ricorso, cassando con rinvio la decisione del Tribunale, per avere il giudice del merito respinto l'opposizione in quanto ad avviso dello stesso il credito restitutorio non poteva godere del privilegio invocato poiché non discendeva da un finanziamento agevolato, nel mentre avrebbe dovuto riconoscersi a fronte della concessione di un finanziamento pubblico di qualsiasi tipo, anche in particolare, appunto, se a fondo perduto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-1-agosto-2023-n-23411-pres-cristiano-est-pazzi

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29729.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr, in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 12 Novembre 2019, n. 29254 https://www.unijuris.it/node/4936].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: