Corte di Cassazione (17949/2023) – Revocatoria fallimentare di pagamenti eseguiti utilizzando un mezzo anomalo: criterio da adottarsi per stabilire se possa costituire prova della scientia decoctionis in capo all'accipiens. Decisione sulle spese.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 giugno 2023, n. 17949 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Revocatoria fallimentare di pagamenti eseguiti utilizzando un mezzo anomalo – Intervenuto cambiamento delle modalità di adempimento – Circostanza valida a costituire prova della scientia decoctionis in capo all'accipiens – Esclusione – Ricorso ad un mezzo di soluzione comunemente non utilizzato nella prassi commerciale – Criterio da considerarsi rivelatore di tale conoscenza.
Cassazione - Pronuncia dirimente di un precedente contrasto giurisprudenziale - Compensazione integrale delle spese dell'intero giudizio – Decisione adottata dalla Corte.
In tema di azione revocatoria fallimentare, la normalità dell’atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, mentre non rileva il dato soggettivo dell’intervenuto mutamento delle originarie condizioni contrattuali di pagamento. (Massima Ufficiale)
Il contrasto giurisprudenziale di cui sia dato conto da parte della Suprema Corte rispetto alla questione dirimente giustifica, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero giudizio. (Pierluigi Ferini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-22-giugno-2023-n-17949-pres-cristiano-est-pazzi
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29559.pdf
[con riferimento alla prima massima, in tema di criteri da adottarsi per accertare a fini revocatori se i pagamenti eseguiti dal soggetto poi fallito risultino o meno, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2) L.F., anormali, e, in particolare, di possibilità che rappresenti sintomo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens l'intervenuto cambiamento tra le parti delle modalità di adempimento, segno rivelatore che la Corte in questa occasione non ha condiviso possa considerarsi decisivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ.- 1, 28 settembre 2021, n. 26241 https://www.unijuris.it/node/5849; in termini,viceversa, di esenzione dall’azione revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a), L.F. tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi, adeguatamente consolidata e stabile, volta a derogare alle precedenti clausole contrattuali e a introdurre, come nuova regola inter partes, un diverso modo di adempimento: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2020, n. 27939 https://www.unijuris.it/node/5454].