Corte di Cassazione (18148/2023) – In caso di fallimento della società beneficiaria va ammesso al passivo con riserva il credito di SACE s.p.a. quale garante della restituzione dell'intervento di sostegno pubblico di cui la fallita si è avvalsa.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 giugno 2023, n. 18148 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Paolo Catalozzi.
Interventi di sostegno pubblico alle imprese – Unitarietà delle diverse misure – Rilascio di garanzia da parte di SACE – Titolarità di credito sospensivamente condizionato all'inadempimento della beneficiaria – Diritto ad essere ammessa al passivo con riserva del verificarsi di tale evento impeditivo – Avvenuto pagamento dell'istituto mutuante – Presupposto non richiesto.
In tema di interventi di sostegno pubblico alle imprese, la finalità pubblicistica che connota il D.Lgs. n. 123/1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate connotano la pretesa restitutoria di SACE s.p.a. nei sensi di un diritto che sorge con il rilascio della garanzia e resta sospensivamente condizionato all’inadempimento della società garantita. Ne consegue che il giudice delegato al fallimento di quest’ultima è tenuto ad ammettere al passivo con riserva il credito di SACE s.p.a. condizionatamente al verificarsi di tale evento inadempitivo, non costituendo il pagamento degli importi richiesti dall’istituto mutuante attraverso l’escussione della garanzia un fatto costitutivo del diritto del garante. (Massima Ufficiale)
[con riferimento all'essere le varie forme di intervento pubblico a sostegno delle imprese frutto di un disegno d'impianto unitario, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2022, n. 1453 https://www.unijuris.it/node/6059; in tema di revoca del beneficio concesso mediante il quale si è sostanziato il sostegno, in particolare nel caso consista nella concessione di garanzia: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2022, n. 1453 https://www.unijuris.it/node/6059].