Corte di Cassazione (14390/2023) – Revocatoria fallimentare: la conoscenza dello stato di insolvenza, provata ex art. 67, 1° co. L.F. deve considerarsi accertata anche in riferimento alla revoca di pagamenti riconducibili al secondo comma dell’art. 67 l.f
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 maggio 2023, n. 14390 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Mauro Di Marzio.
Revocatoria fallimentare – Pagamenti effettuati dal soggetto poi fallito con mezzi anormali – Accertamento del fatto – Conoscenza dello stato di insolvenza da parte del beneficiario – Circostanza da presumersi in assenza di prova contraria - Accertamento da considerarsi definitivamente raggiunto.
In materia di revocatoria fallimentare, una volta accertata l'effettuazione dei pagamenti con mezzi anormali, ai sensi del primo comma, numero 2, dell'articolo 67 della legge fallimentare, senza che il creditore abbia fornito la prova della inscientia decoctionis, la sua conoscenza dello stato di insolvenza deve essere considerata accertata in concreto anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti riconducibili al secondo comma della medesima disposizione collocati nello stesso arco temporale (Principio di diritto) [nello specifico la Corte ha cassato con rinvio la decisione della Corte d'Appello che, pur considerando provata ex art. 2727 c.c. per presunzione semplice la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore con riferimento a pagamenti eseguiti dal fallito rientranti nell'ambito dell'art. 67, primo comma, L.F., aveva ritenuto comunque necessario che la curatela fornisse la prova di tale circostanza con riferimento ad altre categorie di operazioni, effettuate esse pure in periodo sospetto, ma rientranti nell'ambito delle previsioni di cui al secondo comma di detto articolo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-24-maggio-2023-n-14...