Corte di Cassazione (12837/2023) – Amministrazione straordinaria di Alitalia - Lai S.p.A.: esenzione da revocatoria ex art. 1, comma 3 del D.L. 8/2008 per equiparabilità alle previsioni di cui all'art. 67, terzo comma, lettere a) e d), L.F.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 maggio 2023, n. 12837 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.
Alitalia–Lai S.p.a in amministrazione straordinaria – Pagamenti eseguiti in periodo sospetto dopo l'ottenimento di un prestito ponte – Esenzione da revocatoria ex art. 1, comma 3, del D.L. 80/2008 – Equiparabilità quoad effectum di quei pagamenti a quelli previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), L.F. - Asserita incostituzionalità di quella disposizione – Esclusione – Ragione sottostante.
Revocatoria fallimentare – Esenzione art. 67, comma 3, lett. a), L.F. - Concetto di “termini d'uso” - Espressione usata da quella disposizione con riferimento ai pagamento effettuati – Interpretazione da accogliersi – Possibile difformità da eventuali previsioni contrattuali – Esistenza di una prassi consolidata e stabile - Onere probatorio.
Non presenta profili di incostituzionalità per arbitrarietà e irragionevolezza l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 80 del 2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 11 del 2008, che prevede una piena equiparazione quoad effectum tra i pagamenti eseguiti da Alitalia - Lai S.p.A. a far data dall'entrata in vigore di detto decreto e fino al termine indicato nel secondo comma dell'art. 1, e quelli presi in considerazione dall'art. 67, comma 3, lett. d), L. F. ai fini dell'esenzione da revocatoria, ragion per cui i pagamenti eseguiti da quella società in quel lasso di tempo si devono considerare irrevocabili, risultando razionale che non sia colpito da revocatoria il terzo che con lei abbia avuto a contrattare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. a), L.F. va, quanto alla perimetrazione del concetto di "termini d'uso", interpretato nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza dell'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati difformemente da eventuali previsioni contrattuali purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi "consolidata e stabile", capace di rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento; grava in tal caso sull'accipiens fornire tale prova. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29246.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-11-maggio-2023-n-12...
[con rifermento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 maggio 2022, n. 16773 https://www.unijuris.it/node/6363 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2022, n. 16652 https://www.unijuris.it/node/6344; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2020, n. 27939 https://www.unijuris.it/node/5454 che ha sistematizzato analoghi rilievi svolti da Cassazione civile, sez. I, 18 Marzo 2019, n. 7580 https://www.unijuris.it/node/4835; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 luglio 2021, n. 19373 https://www.unijuris.it/node/5813; Cassazione civile, sez. I, 27 Dicembre 2021, n. 41514 https://www.unijuris.it/node/6038].