Corte di Cassazione (1387/2023) – Legittimità della promozione da parte del curatore di un'azione di responsabilità nei confronti di una banca per aver finanziato una società già insolvente o in crisi conclamata, poi fallita, e termine di prescrizione.

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Data di riferimento: 
18/01/2023

Corte di Cassazione, Sez. III., 18 gennaio 2023, n. 1387 – Pres. Lina Rubino, Rel. Pasqualina Anna Piera Condello.

Società insolvente o in crisi conclamata – Concessione di credito da parte di una banca – Omessa doverosa valutazione del merito creditizio - Operazione abusiva o incauta - Principio di sana e prudente gestione del credito e della normativa settoriale di vigilanza – Violazione commessa – Successivo fallimento di quella società – Curatore – Esperimento di un'azione di responsabilità direttamente nei confronti della banca – Scelta da considerarsi legittima - Fondamento.

Fallimento di società – Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori – Promozione da parte del curatore – Termine quinquennale di prescrizione – Dies a quo – Momento della dichiarazione di fallimento – Presunzione semplice – Prova contraria – Ammissibilità – Onere probatorio.

In caso di abusiva incauta concessione da parte di una banca di credito in favore di una società, poi fallita, che già all'epoca del compimento di tale operazione versava in stato di insolvenza, o comunque di crisi conclamata,  il curatore, al fine di ottenere il risarcimento del danno cagionato al patrimonio di quella, è legittimato ai sensi dell'art. 43 L.F. ad agire nei confronti di tale banca nell'interesse della massa (e non di un singolo creditore), per aver quell'istituto in tal modo contribuito ad aggravare il dissesto di quella società [nello specifico, la Cassazione ha ribadito che le banche, ove concedano prestito a breve, nuovi mutui e mantengano gli affidi nonostante rilevanti scoperti per periodi medio-lunghi, violano il principio generale richiamato dall'art. 5 TUB e la normativa speciale del settore creditizio, in particolare le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla circolare n. 229 del 21.4.09 e l'Accordo di Basilea 2 sul rating, ed ha pertanto confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva condannato la banca finanziatrice in via solidale con gli amministratori a risarcire il danno causato al patrimonio della fallita per avere la banca stessa con la concessione abusiva del credito, omettendo di acquisire la documentazione reddituale che le avrebbe consentito di avere una rappresentazione più veritiera della situazione economica rispetto al documento di esercizio e di valutare la situazione patrimoniale della richiedente il finanziamento, violato “gli obblighi specifici sottesi al principio di sana e prudente gestione del credito e della normativa settoriale di vigilanza», contribuendo così a ritardare il fallimento di quella società e ad aggravarne il passivo fallimentare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 cod. civ., il principio secondo cui essa è soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di venire a conoscenza dell'insufficienza del patrimonio sociale per l'inidoneità dell'attivo a soddisfare i loro crediti, come applicabile pur quando l'azione sia promossa dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 legge fallimentare, si deve ritenere operi, in ambito fallimentare appunto, in via di presunzione semplice fondata sull'id quod plerumque accidit, a partire dal momento della dichiarazione di fallimento, mediante lo spossessamento del debitore e la presa in consegna delle attività da parte dell'organo della procedura, anche se tale presunzione non esclude che il deficit si sia manifestato in un momento anteriore, gravando tuttavia il relativo onere probatorio su chi alleghi tale circostanza e fondi su di essa un più favorevole inizio del decorso della prescrizione.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28730.pdf

[con riferimento alla prima massima, in tema di limite in generale della legittimazione del curatore ad agire nei confronti degli amministratori, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, SS.UU., 23 gennaio 2017 n. 1641 https://www.unijuris.it/node/3155; in tema di responsabilità concorrente tra amministratori della fallita ed istituti finanziatori: Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 1 giugno 2010, n. 13413  https://www.unijuris.it/node/795; in tema di legittimazione attiva del curatore alla promozione dell''azione di risarcimento del danno nei confronti della banca, quando la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale con gli amministratori del danno cagionato alla società, poi fallita: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2017 n. 9983 https://www.unijuris.it/node/3402 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 giugno 2021, n. 18610 https://www.unijuris.it/node/5749 ( in senso difforme cfr. il precedente, come da tali decisioni superato, delle Sezioni Unite: Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Marzo 2006, n. 7029 https://www.unijuris.it/node/3334)].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: