Corte di Cassazione (2176/2023) – Fallimento: applicabilità delle esenzioni previste dall'art. 67, terzo comma, L.F. anche all'azione revocatoria ordinaria, seppure se esercitata al di fuori del fallimento ma proseguita dal curatore.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 gennaio 2023, n. 2176 – Pres. Magda Cristiano, rel. Guido Mercolino.
Fallimento – Garanzia concessa dal soggetto poi fallito - Esenzione di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. - Applicabilità anche in sede di revocatoria ordinaria.
In tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, terzo comma, della legge fall. trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore (Principio di diritto) [nello specifico, la Corte nell'affermare l'applicabilità in particolare dell'esenzione di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. anche in sede di revocatoria ordinaria ha però riaffermato la necessità che l'idoneità del piano di risanamento posto alla base dell'avvenuto pagamento o della concessione di garanzie debba essere necessariamente valutata ex ante, cioè alla stregua della situazione esistente alla data di sua adozione, essendo tale idoneità condizione necessaria perché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito risulti esente da revocatoria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28629.pdf
[con riferimento alla annotazione inserita tra parentesi quadre, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 febbraio 2020, n. 3018 https://www.unijuris.it/node/5324].