Corte di Cassazione (37568/2022) – Concordato preventivo e compenso spettante al liquidatore giudiziale o ai liquidatori in caso di loro avvicendamento: momento in cui deve essere determinato e criterio di quantificazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 dicembre 2022 n. 37568 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Alberto Pazzi.
Concordato preventivo – Compenso spettante al liquidatore giudiziale – Quantificazione da eseguirsi al termine della procedura – Criterio da seguire in caso di avvicendamento tra liquidatori.
In tema di concordato preventivo, in ragione del rinvio dell’art. 182, comma 2, L. fall. all’art. 39 L. fall. e dell'assenza di ragioni di incompatibilità, il compenso del liquidatore giudiziale – quand’anche nell’ufficio si siano avvicendati più soggetti – ha carattere unitario e la sua determinazione avviene al termine della procedura, presupponendo l'avvenuta conclusione di tutte le attività di pertinenza dell’organo concorsuale e la conseguente possibilità del tribunale di apprezzare, in termini quantitativi e qualitativi, l'opera professionale da retribuire, determinando in via definitiva il compenso dovuto a ciascuno dei liquidatori, sulla base del ruolo effettivamente svolto in funzione dell’esecuzione del concordato. (Massima Ufficiale)
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