Corte di Cassazione (1147/2022) – Fallimento: le esenzioni previste dall'art. 67, terzo comma, L.F. trovano applicazione anche alle ipotesi di esercizio dell’azione revocatoria ordinaria.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 gennaio 2023, n. 1147 – Pres. Magda Cristiano, rel. Guido Mercolino.
Fallimento – Azioni revocatorie, ordinarie e fallimentari – Esenzioni – Applicabilità in entrambi i casi.
In tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, L. fall. trovano applicazione non soltanto relativamente all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche con riferimentoall'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore. (Principio di diritto e massima ufficiale)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28896.pdf
[Nel senso opposto dell'inapplicabilità all'azione revocatoria ordinaria, ancorché esercitata dal curatore fallimentare, delle esenzioni contemplate dall'art. 67, terzo comma, della legge fall., cfr. in questa rivista, in, particolare, con riferimento a quella prevista dalla lett. e) per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2019 n. 3778 https://www.unijuris.it/node/4569, precedente che, unitamente ad altri riferiti all'esenzione di cui alla lett. c), la Corte ha considerato offrire una risposta eccessivamente semplificata ad una problematica nella realtà assai complessa e variegata, stante la difficoltà di ricondurre ad unità le diverse fattispecie di esenzione previste, ipotesi da valutarsi viceversa caso per caso. Con riferimento a quelle di cui alle lettere a) e b) la Corte ha sottolineato che l'esenzione si pone in collegamento con l'ordinaria gestione dell'impresa, vale a dire, ai sensi della lettera a), con i pagamenti effettuati nei “termini d'uso” - cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 luglio 2021, n. 19373 https://www.unijuris.it/node/5813, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2020, n. 27939 https://www.unijuris.it/node/5454 e Cassazione civile, sez. I, 18 Marzo 2019, n. 758 https://www.unijuris.it/node/4835 – e, ai sensi della lettera b), con le rimesse effettuate su conto corrente bancario che «non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”; ciò allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva pur da parte di un imprenditore in difficoltà e di escludere che gli altri operatori risultassero scoraggiati ad avere con lo stesso rapporti commerciali. Quanto alle altre ipotesi, alcune esenzioni (lett. d, e, g) sono volte ad agevolare il ricorso alle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa (piano di risanamento, accordo di ristrutturazione omologato, concordato preventivo), sottraendo alla revocatoria gli atti compiuti in funzione o in esecuzione delle stesse; altre (lett. c, f) trovano giustificazione nell'appartenenza del creditore o dell'altro contraente a particolari categorie di soggetti ritenute meritevoli di tutela (prestatori di lavoro e altri collaboratori anche non subordinati, soggetti acquirenti di immobili ad uso abitativo o di immobili destinati a costituire la sede principale dell'impresa). Tutte queste finalità verrebbero, così ha precisato la Corte, vanificate nel caso si ritenessero escluse, pur nella ricorrenza dei rispettivi necessari presupposti, nell'ipotesi di esercizio ex art. 66 L.F. da parte del curatore della revocatoria ordinaria o di prosecuzione da parte dello stesso di quella già intentata dal singolo creditore fuori dal fallimento, trattandosi, tra l'altro, in alcuni casi, di situazioni già sottratte alla revoca ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, c.c. in quanto facenti riferimento a debiti scaduti]. (Pierluigi Ferini – Riproduzione riservata)