Corte di Cassazione (36465/2022) –Non può considerarsi prededucibile il credito spettante a titolo di compenso al liquidatore di una società che abbia depositato per conto della stessa, poi dichiarata fallita, istanza di concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
13/12/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 dicembre 2022, n. 36465 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Angelina-Maria Perrino

Società in liquidazione – Domanda di concordato preventivo – Proposizione per suo conto da parte del liquidatore – Consecuzione procedure - Dichiarazione di fallimento della stessa – Liquidatore – Istanza di riconoscimento del compenso in prededuzione – Inaccoglibilità – Ammissione di quel credito in chirografo – Fondamento.

Il liquidatore di una società che abbia proposto per conto della stessa una domanda di concordato preventivo, come l'amministratore, non collabora con l'ente in funzione degli interessi della massa, non è un soggetto terzo esterno, ma si identifica funzionalmente con l'ente e collabora con esso. Pertanto, laddove si insinui al passivo di quella società poi dichiarata fallita per vedersi riconoscere il credito maturato per l'attività svolta nella precedente sede concordataria, tale credito non può essere ammesso al passivo, come dallo stesso richiesto, in prededuzione ex art. 111 L.F. in ragione dell'essere stata la sua attività funzionale all'avvio del concordato, ma solo in chirografo, in quanto per potersi ravvisare il requisito della funzionalità (requisito da considerarsi autonomo rispetto a quello dell'occasionalità) è necessario che il credito sia maturato in capo a soggetti terzi al fine di contribuire al raggiungimento a favore della massa dei risultati cui quella procedura è volta. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-13-dicembre-2022-pres-ferro-est-perrino

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28686/CrisiImpresa?Credito-del-liquidatore-per-la-presentazione-della-domanda-di-concordato

[in tema di funzionalità, quale criterio, distinto dall'occasionalità, necessario per potersi riconoscere a favore di un professionista, nella successiva sede fallimentare, la prededucibilità di un credito per prestazioni dallo stesso eseguite a favore del debitore ai fini della proposizione e dell'allestimento, in particolare, di un precedente concordato minore, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989; con riferimento alla prededucibilità anche del credito del professionista, soggetto terzo, che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio: Corte di Cassazione, Sez. VI civ - 1, 20 settembre 2021, n. 25313 https://www.unijuris.it/node/5954: in tema di prededucibilità dei crediti dei professionisti in caso di consecuzione tra procedure concorsuali laddove sorti in funzione degli interessi della massa:Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2019, n. 15724 https://www.unijuris.it/node/4708].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: