Corte di Cassazione (12480/2022) – Ammissione al passivo del credito spettante ad una banca in ragione dell'avvenuta concessione al cliente, poi fallito, di un finanziamento volto alla trasformazione di un debito da “a breve” a “a lungo termine”.

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Data di riferimento: 
19/04/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 aprile 2022, n. 12480 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Paola Vella.

Fallimento – Banca – Precedente concessione al cliente poi fallito di un finanziamento -  Trasformazione di un debito chirografario da “a breve” a “a lungo termine” - Finalità di quell'operazione – Conseguente credito - Possibile ammissione al passivo – Prova esaustiva della conclusione di quel contratto – Presupposto sufficiente.

La trasformazione di un debito chirografario da “a breve” a “a lungo termine” mediante concessione da parte della banca di un nuovo finanziamento nell’ottica complessiva di  creare un nuovo rapporto obbligatorio mediante azzeramento del debito preesistente e contestuale riconoscimento al cliente  di nuova liquidità non può essere ritenuto ostativo all’ammissione al passivo del nuovo credito che ne risulta, a fronte della sola prova esaustiva del contratto di finanziamento di cui non siano state rilevate d’ufficio eventuali nullità, da ritenersi perciò valido ed efficace; ciò in quanto trattasi di fattispecie del tutto differente da quella del ripianamento di un precedente debito chirografario mediante erogazione di un finanziamento garantito da ipoteca con accredito sul conto passivo, in ordine alla quale la giurisprudenza di legittimità ha affermato l’esistenza di una operazione meramente contabile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28378.pdf

[con riferimento alla diversa ipotesi, non inquadrabile nel mutuo ipotecario in ragione della  mancata consegna del denaro dal mutuante al mutuatario, di utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista con contestuale ottenimento di una garanzia reale, che la Suprema Corte ha affermato costituire operazione meramente contabile in “dare” ed “avere” sul conto corrente, senza alcuna novazione dell’originaria obbligazione del correntista, ed ha pertanto considerato non idonea a supportare da sola una domanda di ammissione al passivo avente  di fatto ad oggetto la restituzione di somme di denaro di cui al pregresso debito, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 agosto 2019, n. 20896 https://www.unijuris.it/node/4806].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: