Corte di Cassazione (26543/2022) – Qualora sia stata regolarmente notificata, anche la citazione in un giudizio successivamente estinto produce l'effetto dell'interruzione della prescrizione del diritto azionato.

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Data di riferimento: 
09/09/2022

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 3, 09 settembre 2022, n. 26543 – Pres. Enrico Scoditti, Rel. Paolo Porreca.

Azione revocatoria – Esperimento – Vizi afferenti la vocatio in ius - Giudizio estinto per tale motivo – Interruzione della prescrizione del diritto azionato – Effetto che comunque si produce – Fondamento - Mancato ottemperamento all'ordine di rinnovazione – Irrilevanza.

L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - effetto che deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale - consegue anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla "vocatio in ius" (nella specie per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), qualora lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché non sia stato ottemperato l'ordine di rinnovazione dell'atto (ex art. 164, comma 2, c.p.c.) e si sia perciò estinto il giudizio, avendo il convenuto acquisito la conoscenza del giudizio e della volontà dell'attore, esercitata in via processuale, di esercitare il proprio diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato, ritenendola prescritta, l'azione revocatoria del creditore, disconoscendo l'effetto interruttivo della prescrizione a un precedente atto di citazione con cui era stata esercitata la medesima azione in un giudizio poi dichiarato estinto ex art. 307, comma 3, c.p.c.). (Massima Ufficiale)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28177.pdf

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