Tribunale di Verona - Il credito del terzo che ha patito la revoca fallimentare non può ex art 70, comma 2, L.F. essere ammesso al passivo in prededuzione ma, nel rispetto della par condicio creditorum, deve essere considerato concorsuale.
Tribunale di Verona, 14 ottobre 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegato Luigi Pagliuca.
Fallimento – Proposta di concordato fallimentare – Falcidia dei creditori privilegiati – Previsione - Accertamento da svolgersi dal giudice - Soddisfazione comunque non inferiore a quella fallimentare – Condizione da rispettarsi a fini di ammissibilità della proposta.
Fallimento - Credito del terzo che ha patito la revoca fallimentare - Ammissione al passivo ex art 70, comma 2. L.F. in prededuzione – Esclusione – Natura concorsuale, chirografaria o tutt'al più privilegiata, della di lui pretesa – Fondamento.
Stante che l’art 125 L.F. demanda al giudice la verifica circa la ritualità della proposta di concordato fallimentare, da intendersi estesa anche ai profili di legittimità della stessa, si deve ritenere che sia devoluto allo stesso in particolare l’accertamento del presupposto di ammissibilità di cui all’art 124, comma 3, L.F., ossia che la proposta medesima, in caso di falcidia dei creditori privilegiati sia tale da garantire a questi ultimi una soddisfazione in misura non inferiore a quella che potrebbero trarre in caso di liquidazione e quindi nello scenario fallimentare. Con riferimento a detto doveroso accertamento da compiersi da parte del giudice in sede di verifica dell'ammissibilità di una proposta di concordato fallimentare che preveda la falcidia dei crediti privilegiati non può essere assolutamente condivisa la tesi secondo cui il credito del terzo che abbia patito la revoca fallimentare possa essere ammesso al passivo ex art 70, comma 2. L.F. in prededuzione e che quindi le somme da ripartire tra i privilegiati in caso di fallimento debbano essere determinate decurtandole del ricavato dalla vendita dei beni appresi a seguito dell’esito vittorioso di azioni revocatorie; ciò in quanto detto articolo, al fine di tutelare la par conditio creditorum attribuisce natura concorsuale ad una pretesa alla quale, in mancanza di tale norma, dovrebbe essere riconosciuta natura prededucibile (o che addirittura non potrebbe essere ammessa a partecipare al concorso) in quanto sorta verso il fallito dopo il fallimento, in corso di procedura in occasione o in funzione della stessa [nello specifico, il Tribunale ha ritenuto che il credito restitutorio spettante ai terzi revocati a seguito del pronosticato esito favorevole delle azioni revocatorie fallimentari ex art 67/1 L.F. proponibili dalla curatela nei confronti di due atti traslativi posti in essere dal fallito in bonis, uno nei confronti di un soggetto in relazione alla compravendita di alcuni immobili, ed un secondo nei confronti di altro soggetto in relazione alla cessione di un credito, avrebbero potuto essere ammessi al passivo solo in chirografo, senza poter essere considerati in alcun modo prededucibili]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-14-ottobre-2022-est-pagliuca
[cfr. in questa rivista: Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Febbraio 2022, n. 5049 https://www.unijuris.it/node/6139, che ha confermato la natura concorsuale della pretesa del terzo che ha subito la revocatoria, anche se, per ragioni di equità, in quel caso ha riconosciuto la natura privilegiata del di lui credito restitutorio in quanto quello originario estinto rivestiva tale natura].