Corte di Cassazione (5857/2022) – Ammissione al passivo anche in chirografo di credito ipotecario.Dovere per colui che si affermi cessionario di uno dei crediti già ceduti dalla società poi fallita in blocco ex art. 58 del T.u.b di provarne l'inclusione.

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Data di riferimento: 
22/02/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2022, n. 5857 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Francesco Terrusi.

Fallimento – Credito con rango ipotecario – Domanda di insinuazione al passivo con privilegio – Giudice del merito – Considerazione dell'ipoteca come revocabile – Ammissione al passivo in chirografo – Ammissibilità – Fondamento.

Fallimento – Soggetto poi fallito – Cessione di crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b –  Soggetto che si proclama a sua volta cessionario di uno di quelli – Insinuazione al passivo – Prova che risulta incluso nell'originaria cessione – Presupposto necessario - Rilevabilità d’ufficio della sua mancanza.

In materia di insinuazione al passivo del fallimento, la domanda di ammissione del credito con rango ipotecario comprende necessariamente in sé anche quella di ammissione in semplice chirografo, da considerare come subordinata in ragione del riferimento al mero accertamento del credito per la causale che lo caratterizza; cosicché su tale domanda il giudice del merito, ove anche ritenga l’ipoteca revocabile, è tenuto a pronunciare comunque, in base al principio di completezza di cui all’art. 112, primo comma, cod. proc. civ. (Principio di diritto)

In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell’essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (Principio di diritto.)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27928.pdf

 

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