Corte di Cassazione (21151/2022) –Amministrazione straordinaria dell'ILVA: il credito delle imprese di autotrasporto è prededucibile ex art. 8 D.L. 91/2017 anche laddove la prestazione effettuata sia idonea a garantire la funzionalità degli impianti.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 luglio 2022, n. 21151 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Francesco Terrusi.
Amministrazione straordinaria dell'ILVA – Crediti anteriori di impresa di autotraporto – Insinuazione al passivo – Prededuzione ex art. 3, comma 1 ter, del D.L. n. 347/2003 – Riconoscibilità - Fondamento.
L'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.; tuttavia, l'inciso della norma interpretativa di cui all'art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire "la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA", ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa "e", avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi "rientrano" e "consentono"; ne consegue che in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto parimenti rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta e dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica. (Massima Ufficiale)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27917.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4341 https://www.unijuris.it/node/5535].