Corte d'Appello di Brescia – Revocatoria fallimentare di pagamento coattivo a seguito di esecuzione: presupposti perché possa presumersi la conoscenza dello stato d'insolvenza della debitrice nel momento dell'assegnazione del ricavato della vendita.
Corte d'Appello di Brescia, Sez. I civ., 28 marzo 2022 – Pres. Donato Pianta, Cons. Rel. Vittoria Gabriele, Cons. Giuseppe Magnoli.
Società fallenda – Unico inadempimento – Indice oggettivo dello stato di insolvenza - Ammissibilità
Curatela – Azione revocatoria – Pagamento coattivo effettuato dalla società poi fallita – Conoscenza dello stato di insolvenza da parte della creditrice – Situazioni e comportamenti dai quali poterne presumere la sussistenza – Necessità che consistano in elementi gravi, precisi e concordanti.
Fallimento – Revocatoria di pagamento coattivo – Conoscenza dello stato d'insolvenza da parte dell'accipiens - Momento a cui deve farsi riferimento – Assegnazione della somma ricavata dalla vendita.
Trova riscontro nella giurisprudenza della Suprema Corte la statuizione del Tribunale per cui, in sede di revocatoria fallimentare, anche un solo inadempimento può essere indice della situazione oggettiva dello stato d’insolvenza della società poi fallita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento ad una azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, L.F. esperita dalla curatela con riferimento ad un pagamento coattivo effettuato dalla società poi fallita in periodo sospetto, come ottenuto dalla beneficiaria grazie all'instaurazione di una procedura esecutiva mobiliare, la conoscenza dello stato d'insolvenza da parte di quella può desumersi sia dalle pregresse azioni giudiziali dalla stessa avviate e finalizzate ad ottenere il pagamento del suo credito, sia dalla consapevolezza del loro esito sfavorevole in quanto costituenti elementi potenzialmente gravi, precisi e concordanti ed in quanto tali validi a fini presuntivi. L'esistenza di tale conoscenza può trovare conferma, sempre a fini presuntivi, anche nel comportamento della creditrice successivo al pagamento che grazie a tale iniziativa è riuscita a conseguire [nello specifico, acquisita oggettiva contezza che era stata soddisfatta in misura ben inferiore a quanto la debitrice le doveva in quanto la vendita coattiva dei beni pignorati e la conseguente ordinanza del giudice dell'Esecuzione le aveva consentito di ottenere una cifra di molto inferiore rispetto all'ammontare di quanto dovutole, la creditrice, consapevole della inesistenza di un patrimonio utilmente aggredibile in capo alla società debitrice già da tempo in liquidazione, non aveva coltivato una nuova azione esecutiva ma aveva invece, proposto, a poco più di un mese di distanza, istanza di fallimento che presuppone appunto la sussistenza, ai sensi dell’art. 5 L.F., di uno stato di insolvenza, per tale motivo da considerarsi dalla stessa creditrice in precedenza conosciuto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Al fine dell’accertamento della conoscenza da parte dell'accipiens dello stato d’insolvenza della debitrice poi fallita ai fini dell'esperimento di un'azione revocatoria ex art. 67, secondo comma, L.F. deve aversi riguardo al momento del pagamento coattivo, e quindi dell’atto solutorio inteso come assegnazione del ricavato della vendita, non diversamente da quanto accade con riferimento al pagamento spontaneo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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