Corte di Cassazione (23612/2022) – Revocatoria fallimentare di rimesse effettuate sul conto corrente dell'impresa poi fallita: termine entro il quale la banca può eccepirne la non revocabilità perché operate da un terzo garante.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 luglio 2022, n. 23612 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel.
Azione revocatoria fallimentare – Rimesse effettuate sul corrente bancario dell'impresa poi fallita – Banca convenuta – Deduzione della non revocabilità perché operate da un terzo - Eccezione in senso proprio e non di mera difesa - Definizione del thema decidendum – Termine entro il quale può essere utilmente avanzata.
In tema di azione revocatoria fallimentare, la deduzione del convenuto avente ad oggetto la non revocabilità delle rimesse effettuate da un terzo garante sul conto corrente bancario dell'imprenditore, poi fallito, risolvendosi nell'allegazione di un fatto modificativo dell'effetto giuridico postulato dall'attore, costituisce un'eccezione in senso proprio e non una mera difesa e, pertanto, può essere utilmente avanzata solo dalla parte, purché in epoca antecedente allo spirare del termine per la definizione del thema decidendum. (Massima Ufficiale)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27958.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 09 Ottobre 2017, n. 23597 https://www.unijuris.it/node/3785].