Corte di Cassazione (18609/2022) – Fallimento: anche se non risulti espressamente prevista come modalità obbligatoria, l'opposizione allo stato passivo può essere proposta anche in via telematica.

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Data di riferimento: 
09/06/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 giugno 2022, n. 18609 – Pres- Magda Cristiano, Rel. Andrea Zuliani.

Fallimento - Opposizione allo stato passivo – Deposito telematico – Mancata previsione della sua obbligatorietà – Modalità da considerarsi comunque ammissibile – Fondamento.

L’art. 16 bis, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012 (articolo aggiunto dall’art. 1, comma 19, della legge n. 228 del 2012), nello stabilire i casi e i termini in cui il deposito degli atti endoprocessuali di parte con modalità telematica è reso obbligatorio, presuppone, a fortiori, il riconoscimento di tale modalità di deposito come valida forma degli atti introduttivi, ragion per cui si deve ritenere che risulti ammissibile, nonostante non risulti obbligatoriamente prevista, la proposizione dell'opposizione allo stato passivo ex art. 99 L.F. con modalità telematica. Ciò in quanto in mancanza di un esplicito divieto deve ritenersi che la parte abbia la facoltà di utilizzare la modalità di deposito preferita tra quelle previste dall'ordinamento giuridico ed in quanto nulla in contrario può desumersi dalla mancanza, all’epoca del deposito del ricorso, di un decreto dirigenziale dal Ministero della Giustizia di accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione dello specifico Tribunale adito. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27787.pdf

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-9-giugno-2022-n-18609-p...

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