Corte di Cassazione (18882/2022) – Fallimento: liquidazione di un immobile ipotecato e criterio di graduazione dei crediti in sede di riparto. Proponibilità del ricorso straordinario in cassazione avverso il decreto del tribunale che decida il reclamo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 giugno 2022, n. 18882 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.
Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Progetto di riparto – Giudice delegato – Dichiarazione di esecutività – Reclamo avverso tale pronuncia – Decreto del tribunale – Ricorribilità in cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
Ricavato dalla liquidazione di immobile ipotecato – Credito erariale per IMU – Maturazione successiva alla dichiarazione di fallimento – Prededucibilità – Fondamento.
Ricavato dalla liquidazione di immobile ipotecato – Creditore fondiario – Sede di riparto – Assoggettabilità alla regola della prededuzione delle spese.
Il decreto pronunciato dal tribunale in sede di reclamo ex art. 110, comma 4, l.fall. avverso la pronuncia con cui il giudice delegato aveva dichiarato esecutivo il progetto di ripartizione - nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dall'art. 113 l.fall. – si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività, con la conseguenza che, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In base alla lettura combinata degli artt. 111, 111 bis e 111 ter L. fall., il credito erariale per l'IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell'immobile ed integra una "uscita di carattere specifico", a norma dell'art. 111 ter L. fall., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell'immobile, anche se oggetto di ipoteca, trovando tale soluzione conferma, altresì, nella migliore formulazione contenuta nell'art. 222, comma 2, del Codice della crisi di impresa approvato con D.Lgs. n. 14/2019. (Massima Ufficiale)
La regola della prededucibilità delle spese vale anche per il creditore fondiario, in quanto titolare di un privilegio di carattere meramente processuale e perciò soggetto non solo al concorso formale, ma anche al concorso sostanziale, come testimonia il secondo periodo dell'art. 110, comma 1, l.fall., in base al quale nel progetto di ripartizione «sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51», sicché solo con l'esecutività del piano di riparto viene a cristallizzarsi in sede concorsuale l’attribuzione provvisoria conseguita in sede esecutiva immobiliare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 26 settembre 2019, n. 24068 https://www.unijuris.it/node/4837 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 gennaio 2021, n. 977 https://www.unijuris.it/node/5510], Tribunale di Modena, Sez. III civ., Crisi Insolvenza Procedure Concorsuali, 17 giugno 2023 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/7143