Corte di Cassazione (14873/2022) – Fallimento: considerazioni in tema di condotte od omissioni costituenti fonte di responsabilità per gli amministratori e i sindaci di una società di capitali fallita e di modalità di liquidazione del danno.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 maggio 2022, n. 14873 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Loredana Nazzicone.
Fallimento – Società di capitali in situazione di scioglimento per perdite – Amministratori - Compimento di operazioni incompatibili – Tipi di responsabilità loro ascrivibili.
Fallimento - Società in liquidazione – Amministratori - Prosecuzione dell'attività - Condotta fonte di responsabilità - Modalità corretta di liquidazione dei danni.
Fallimento – Società in liquidazione – Amministratori - Compimento di operazioni incompatibili – Sindaci - Atteggiamento inerte – Omessa vigilanza e mancata attivazione di adeguati rimedi - Responsabilità per danni - Fondamento.
Il compimento da parte degli amministratori di operazioni incompatibili con la situazione di scioglimento per perdite, per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, in cui versa la società è certamente un atto contrario ai doveri al cui rispetto è tenuto l'amministratore: dunque, oltre all'assunzione di responsabilità legale nei confronti di coloro verso i quali la società risulti obbligata per effetto di quelle nuove operazioni, è ben possibile che ne scaturisca anche un'ulteriore e diversa responsabilità di volta in volta riconducibile, a seconda dei casi, alla previsione dell'art. 2393 c.c. (se ne sia derivato un danno per il patrimonio sociale), dell'art. 2394 c.c. (se ne sia derivato un impoverimento del medesimo patrimonio sociale che lo abbia reso insufficiente a soddisfare le ragioni di uno o più creditori) o anche dell'art. 2395 c.c. (se il danno abbia toccato direttamente la sfera giuridica di un socio o di un terzo). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Non è giustificata la liquidazione del danno in misura pari alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa ed il danno non va neppure commisurato alla differenza tra attività e passività accertate in sede concorsuale, ma va determinato in relazione alle conseguenze immediate e dirette delle violazioni contestate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento ad un'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti dei sindaci di una società fallita, ove questi abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla illecita o non corretta condotta gestoria dell'impresa, non è sufficiente ad esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori o di avere essi assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, allorché, assunto l'incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio, onde l'attivazione conformemente ai doveri della carica avrebbe potuto permettere di scoprire tali fatti e di reagire ad essi, prevenendo danni ulteriori: (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/cass%20civ 20n.%2014873.pdf
[con riferimento alla seconda massima ed in particolare in tema di modalità, nelle varie ipotesi di responsabilità degli amministratori, di quantificazione del danno da risarcire, cfr. in questa rivista:Cassazione civile, Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100 https://www.unijuris.it/node/2606 e Cassazione Civile, Sez. I, 23 giugno 2008 n. 17033 https://www.unijuris.it/node/796].