Corte di Cassazione (20602/2022) – Il curatore che eccepisca la prescrizione presuntiva di pagamento del credito di un professionista che gli deferisca il giuramento decisorio subisce le conseguenze del dichiararsi non a conoscenza dell'avvenuto pagamento
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 giugno 2022, n. 20602 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Mauro Di Marzio.
Fallimento – Professionista - Istanza di insinuazione al passivo di crediti per prestazioni svolte - Eccezione di prescrizione presuntiva formulata dal curatore - Deferimento da parte dell'asserito creditore al curatore del giuramento de scientiaexart. 2960 c.c. in ordine all’avvenuto pagamento - Dichiarazione del curatore di nulla sapere al riguardo – Comportamento costituente mancato giuramento – Effetto uguale a quello proprio del giuramento de veritate - Prova del fatto contrario alla presunzione fatta valere dal curatore.
A fronte dell'insinuazione al passivo fallimentare di un credito maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'articolo 2956, n. 2, c.c., eccepita dal curatore fallimentare la prescrizione presuntiva e deferitogli dal preteso creditore il giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non essere a conoscenza se il pagamento sia avvenuto o meno, costituisce mancato giuramento, dovendo subire le conseguenze dell'affermazione dell'estinzione del debito, in ragione dell'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata. (Massima Ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27743.pdf
[cfr. in senso difforme in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 03 Agosto 2017, n. 19418 https://www.unijuris.it/node/4030].