Corte di Cassazione (20180/2022) – L'azione di responsabilità già proposta dal socio di una s.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c. deve, sopravvenuto il fallimento della società, essere proseguita dal curatore, pena la sua improcedibilità.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 giugno 2022, n. 20180 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Paolo Catallozzi.
Fallimento di una S.r.l. - Azione di responsabilità sociale già promossa da un socio – Curatore - Unico soggetto legittimato alla prosecuzione – Manifestazione dell'intento di astenersi dal farlo – Improcedibilità dell'azione – Ragione - Sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio.
In caso di fallimento di s.r.l., è il curatore, ai sensi dell'art. 146, comma 2, letta. a), L. fall., l'unico soggetto legittimato a proseguire l'azione di responsabilità sociale già promossa dal socio, nella qualità di sostituto processuale della società, ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c.. Ne consegue, che ove il curatore manifesti l'intento di non proseguire l'azione originariamente promossa, la domanda va dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei soci. (Massima Ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27731.pdf
[cfr. in questa rivista, con riferimento alla regola secondo la quale, una volta sopravvenuto il fallimento della società, la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità spetta in via esclusiva al curatore, ai sensi dell’art. 146, secondo comma, lett. a), legge fall., venendo in essa assorbita quella (straordinaria) già di spettanza dei soci: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 maggio 2016 n. 11264https://www.unijuris.it/node/2909 e, in tema di legittimazione del curatore a esercitare le azioni di responsabilità anche contro gli amministratori di una società a responsabilità limitata: Corte di Cassazione, SS.UU., 23 gennaio 2017 n. 1641 https://www.unijuris.it/node/3155].