Corte di Cassazione (14316/2022) – Fallimento: presupposto perché la delegazione di pagamento possa ricomprendersi tra i mezzi anormali di pagamento, revocabili ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, L.F.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 maggio 2022, n. 14316 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Guido Mercolino.
Fallimento – Pagamento eseguito dal soggetto terzo delegato - Utilizzo di danaro proprio - Avvenuto recupero ante fallimento – Revocabilità.
Fallimento – Delegazione di pagamento – Strumento solutorio da considerarsi normale – Esclusione – Revocabilità – Fondamento.
In tema di revocatoria fallimentare, costituisce mezzo anomalo di pagamento, revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2), l.fall., il pagamento dei debiti del fallito eseguito dal delegato con denaro proprio a condizione che quest'ultimo abbia proceduto al recupero prima dell'apertura del fallimento, verificandosi ugualmente, come nel caso in cui la provvista sia anticipatamente fornita dal delegante, un depauperamento del patrimonio del fallito in violazione della regola della "par condicio creditorum". (Massima ufficiale)
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 67, comma 1, n. 2), l.fall. la delegazione di pagamento va considerato uno strumento solutorio anormale, in quanto vanno ritenuti mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27719.pdf
[con riferimento alla prima massima, in tema di revocabilità dei pagamenti eseguiti dal terzo per conto del fallito, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 giugno 2020, n. 13165 https://www.unijuris.it/node/5499 e Cassazione civile, Sez. I, 31 Marzo 2016, n. 6282 https://www.unijuris.it/node/3953]-