Corte di Cassazione (15240/2022) – Il credito portato da delle cambiali già garantite da ipoteca che sono state rese al debitore a seguito dell'estinzione della sottostante obbligazione causale e poi riemesse va ammesso al passivo in chirografo.

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Data di riferimento: 
12/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 maggio 2022, n. 15240 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Eduardo Campese

Fallimento – Insinuazione al passivo di un credito portato da cambiali – Titoli originariamente garantiti da ipoteca emessi con riferimento ad una precedente obbligazione causale poi estinta – Successiva riemissione delle stesse cambiali a fronte del sopravvenire di un nuovo debito – Ammissione al passivo in chirografo – Fondamento – Precedente avvenuta estinzione della garanzia ipotecaria.

In tema di cambiale garantita da ipoteca, fra i soggetti che cumulano la veste di parti del rapporto cartolare e di parti del rapporto sottostante, in particolare tra emittente e primo prenditore del titolo cambiario, stante la presunzione iuris tantum di esistenza di un negozio sottostante, devono ritenersi virtualmente esercitate, in via contestuale, l'azione cambiaria e quella cd. causale, atteso che entrambe presentano sia identità di petitum che di causa petendi, ricollegandosi entrambe ad una vicenda giuridica sostanzialmente unitaria, con conseguente possibilità di proposizione, da parte del debitore, delle eccezioni di cui all'art. 1993 c.c.; ne deriva che la restituzione quietanzata delle cambiali, comporta l'estinzione dell'obbligazione causale e quindi della garanzia ipotecaria che a quest'ultima è collegata per accessorietà, senza che la successiva riconsegna delle medesime cambiali, a fronte di un nuovo debito dell'originario emittente, possa far rivivere l'ipoteca concessa rispetto ad un credito ormai estinto. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato in parte la decisione di merito che in sede di opposizione allo stato passivo aveva riconosciuto il credito dell'opponente con il rango chirografario, ritenendo essersi verificata con la prima restituzione quietanzata dei titoli l'estinzione tanto del rapporto fondamentale, come pure dell'accessoria garanzia ipotecaria, senza che quest'ultima, potesse a quel punto estendersi ad un nuovo credito a garanzia del quale erano state nuovamente restituite le stesse cambiali). (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-12-maggio-2022-n-15240-pres-genovese-est-campese

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27573.pdf

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