Corte di Cassazione (16652/2022) – Irrevocabilità di pagamenti eseguiti da Alitalia sia anteriormente che successivamente all'entrata in vigore del D.L. 80/2008, art.1, comma 3. Non incostituzionalità di detta disposizione.

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Data di riferimento: 
23/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2022, n. 16652 -  Pres. Magda Cristiano, Rel. Francesco Terrusi.

Art. 1, comma 3, D.L. n. 80/2008 - Pagamenti eseguiti da Alitalia - Lai s.p.a. a far data dalla sua entrata in vigore – Esenzione da revocatoria – Incostituzionalità di quella disposizione – Esclusione – Fondamento.

Art. 67, comma 3, lettera a) L.F. - Pagamenti eseguiti nei termini d'uso – Interpretazione – Pagamenti da considerarsi tali perché divenuti esatti.

L'art. 1, comma 3, D.L. n. 80/2008, nella parte in cui prevede l'esenzione dalla revocatoria fallimentare di qualunque pagamento eseguito da Alitalia - Lai s.p.a. a far data dall'entrata in vigore del decreto legge e fino al termine indicato nel secondo comma dell'art. 1, non presenta profili di incostituzionalità per arbitrarietà ed irragionevolezza, atteso che l'esenzione dalla revocatoria è coerente coi fini perseguiti, essendo funzionale a garantire la continuità aziendale ed a mantenere inalterato il contesto dell'intervento a tutela del servizio pubblico di aerotrasporto nazionale, ritenuto dal legislatore essenziale al punto da indurre a un consistente prestito-ponte, e che tale finalizzazione spiega in modo non implausibile la disomogeneità del trattamento tra i creditori, a seconda del pagamento fatto, o meno, nel periodo di vigenza del prestito-ponte (Massima Ufficiale)

[Nello specifico, la Corte ha ritenuto che i pagamenti eseguiti da Alitalia nel periodo contemplato dal comma 3 dovevano considerarsi giustamente non revocabili in quanto equiparati ope legis, quoad effectum, a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'art. 67 L.F., esenti perché fatti in attuazione di un piano attestato di risanamento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di revocatoria fallimentare l'art. 67, comma 3, lettera a) L.F. va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che sono stati eseguiti ed accettati in termini diversi da quelli contrattualmente previsti, quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono considerarsi eseguiti “in ritardo” essendo oramai divenuti esatti adempimenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-23-maggio-2022-n-16652-pres-cristiano-est-terrusi

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28384/CrisiImpresa?Alitalia%3A-l%27esenzione-da-revocatoria-non-%C3%A8-irragionevole 

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2020, n. 27939 https://www.unijuris.it/node/5454 e Cassazione civile, sez. I, 18 Marzo 2019, n. 7580 https://www.unijuris.it/node/4835].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: