Corte di Cassazione (15884/2022) – Considerazioni in tema di opposizione allo stato passivo: inammissibilità della proposizione di domande nuove e termine preclusivo, non emendabile, per l'articolazione dei mezzi istruttori.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 maggio 2022, n. 15884 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Guido Mercolino.
Fallimento - Giudizio di opposizione allo stato passivo – Creditore opponente - Immutabilità delle domande avanzate in sede di insinuazione - Curatore - Inammissibilità della proposizione di domande riconvenzionali ma non di nuove eccezioni.
Fallimento - Giudizio di opposizione allo stato passivo – Creditore opponente - Articolazione dei mezzi istruttori - Termine preclusivo.
Fallimento - Giudizio di opposizione allo stato passivo – Creditore opponente – Mezzi istruttori – Mancata indicazione e, a fortiori, omessa produzione - Conseguenza – Decadenza degli stessi non emendabile in alcun modo- Fondamento.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, avente natura impugnatoria e retto dal principio dell'immutabilità della domanda, non possono essere introdotte domande nuove e non sono ammesse modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d'insinuazione al passivo. Quanto al curatore, non può proporre domande riconvenzionali ma può proporre eccezioni nuove rispetto a quelle già sollevate nel corso del procedimento di verificazione del passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La natura impugnatoria del giudizio di opposizione non ne comporta l'assimilabilità all'appello: trattandosi infatti di un rimedio volto a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria, che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare, risulta consentito in tale sede il deposito di documenti e di altri.mezzi istruttori non prodotti nel corso della prima fase e utili a giustificare l'ammissione dell'opponente al passivo fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di opposizione allo stato passivo, la mancata indicazione nel ricorso (e, a fortiori, la mancata produzione) dei mezzi istruttori necessari a provare il fondamento della domanda comporta la decadenza dagli stessi, non emendabile neppure mediante la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in particolare di quello previsto dal n. 2 di tale disposizione, ammessa esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove proposte dal convenuto, dal momento che l'onere di provare il fondamento della propria pretesa prescinde da ogni eccezione di controparte. (Massima Ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27515.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 03 Novembre 2017, n. 26225 https://www.unijuris.it/node/4182 e Corte di Cassazione Sez. I Civile, 22 marzo 2010, n. 6900 https://www.unijuris.it/node/698; con riferimento alla seconda: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre 2017 n. 21201 https://www.unijuris.it/node/3636; con riferimento alla terza: Cassazione civile, Sez. VI, 06 Marzo 2017, n. 5596 .https://www.unijuris.it/node/3470 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 settembre 2019, n. 22386 https://www.unijuris.it/node/5150].