Corte di Cassazione (14592/2022) – Fallimento e azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore: l'accettazione dell'incarico, anche desumibile da fatti concludenti, costituisce presupposto necessario.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 maggio 2022, n. 14592 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Loredana Nazzicone.
Fallimento di società – Azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore – Avvenuta accettazione della nomina – Presupposto necessario – Accertamento costituente questione di fatto – Censurabilità in sede di legittimità solo nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c.
In tema di esercizio dell’azione ex art. 146 L. fall., da parte della curatela fallimentare, in relazione a fatti di mala gestio, è necessario accertare la circostanza dell’avvenuta accettazione della nomina da parte dell’amministratore, dalla stessa derivando il perfezionamento dell’accordo, fonte di responsabilità di natura contrattuale in capo all’amministratore medesimo. L’accettazione non richiede specifiche formalità e può desumersi da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina, il cui accertamento costituisce questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c.. (Massima Ufficiale)
[in tema di quantificazione del quantum del risarcimento cui l'amministratore responsabile di condotte di mala gestio è tenuto, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100 https://www.unijuris.it/node/2606].