Corte di Cassazione (14181/2022) – Consecuzione tra procedure e crediti dei professionisti: prededucibilità estesa all'IVA e al CPA. La liquidazione dei compensi dell’avvocato e del commercialista.

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Data di riferimento: 
05/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05  maggio, 2022, n. 14181 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Roberto Amatore.

Consecuzione tra procedure - Concordato preventivo sfociato nel fallimento - Credito del professionista - Attività svolta ai fini dell'ammissione e nel corso della procedura minore – Sede di fallimento - Liquidazione del compenso in prededuzione- Estensione a IVA e CPA – Fondamento.

Consecuzione tra procedure – Attività svolta in sede di concordato da un commercialista e da un legale – Riconoscimento del compenso in sede fallimentare - Liquidazione da effettuarsi sulla base delle tariffe professionali – Necessaria diversificazione a seconda della categoria professionale di ognuno.

In tema di ammissione allo stato passivo, il credito del professionista che abbia predisposto la domanda di ammissione ad una procedura di concordato preventivo, svolgendo altresì attività di consulenza precedente e successiva, cui abbia fatto seguito il fallimento del debitore, va riconosciuto in prededuzione; tale privilegio processuale si estende al credito per IVA e contributo previdenziale (CPA), stante l'identità del titolare, del fatto generatore dei crediti e della comune funzione, giacché la valutazione di funzionalità prevista dall'art. 111, comma 2, L. fall., non può che condurre, rispetto a tali crediti, ad un unico e coincidente approdo. (Massima Ufficiale)

Laddove un avvocato e un commercialista abbiano svolto, sulla base di due distinti mandati, l'attività di assistenza nei confronti del debitore nel corso e a seguito della presentazione di una domanda di concordato preventivo, poi sfociato nel fallimento, non può assolutamente ritenersi che abbiano svolto la medesima attività, onde a ciascuno va riconosciuto un diverso compenso per l'opera individualmente prestata secondo la tariffa della relativa categoria professionale [nello specifico la Corte di Cassazione non ha condiviso la decisione della Corte distrettuale che, non essendovi prova che il contratto che stabiliva la misura del compenso spettante al commercialista risultasse essere stato concluso anteriormente al fallimento del mandante, ma essendo viceversa assodato che questi aveva svolto l'attività di assistenza nei confronti del debitore, ed essendosi anche il legale insinuato al passivo facendo riferimento alla medesima attività, aveva riconosciuto allo stesso commercialista il compenso basandosi su quanto previsto dalla di lui tariffa professionale, dividendo l'importo a questi spettante sulla base di quella non solo di un 50% per non essere il concordato stato omologato, ma anche di un ulteriore 50% , in forza del principio per il quale, in presenza di un mandato affidato a due professionisti dello steso tipo, spetterebbe a ciascuno il compenso per l'attività effettivamente prestata, senza considerare il fatto che il compenso dell'avvocato avrebbe dovuto essere stabilito in base ad un diversa tariffa professionale].  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-5-maggio-2022-n-14181-pres-de-chiara-est-amatore

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27494.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. VI, 17 Gennaio 2017, n. 1034 https://www.unijuris.it/node/3618 e  Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2019, n. 15724  https://www.unijuris.it/node/4708; con riferimento alla seconda:  Corte di] Cassazione, Sez. VI civ. – 1, 15 dicembre 2017 n. 30205 https://www.unijuris.it/node/3906].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: