Corte di Cassazione (15243/2022) – Fallimento e opposizione allo stato passivo: il deposito del ricorso in via telematica presso un registro di cancelleria diverso de quello relativo agli affari contenziosi non comporta alcuna nullità.

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Data di riferimento: 
12/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 maggio 2022, n. 15243 -  Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Francesco Terrusi.

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Proposizione in via telematica – Registro di cancelleria degli affari contenziosi - Deposito presso un ufficio diverso – Errore non comportante alcuna conseguenza invalidante – Ragioni.

In tema di opposizione allo stato passivo, il ricorso erroneamente depositato in via telematica presso un registro di cancelleria (nella specie, quello di volontaria giurisdizione) diverso da quello dedicato agli affari contenziosi, non è affetto da nullità, sia perché manca un’espressa previsione di legge in tal senso, sia perché dal momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, esso raggiunge il proprio scopo, che riguarda la presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario. (Massima Ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27416.pdf

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-12-maggio-2022-n-15243-pres-genovese-est-terrusi

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: