Corte di Cassazione (15246/2022) – Esdebitazione: considerazioni in tema di presupposti di riconoscibilità di quel beneficio a favore, in particolare, del socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito in estensione ex art. 147 L.F.

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Data di riferimento: 
12/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 maggio 2022, n. 15246 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Francesco Terrusi.

Procedura di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili – Fallimento in estensione di questi – Assenza di domande di insinuazione passivo, estinzione e/o pagamento di tutti crediti e soddisfazione delle spese - Chiusura del primo fallimento – Conseguenza ex lege – Chiusura della procedura estesa – Domanda di esdebitazione da parte del socio - Rilevanza di tale effetto ai fini del riscontro della tempestività della proposizione – Termine decadenziale di un anno dalla chiusura della procedura in cui è stato coinvolto– Eventuale pendenza di altra procedura fallimentare – Irrilevanza.

Chiusura della procedura fallimentare - Riconoscimento della esdebitazione -  Soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali – Presupposto necessario – Totale mancato pagamento di alcuni – Favor debitoris - Irrilevanza – Fondamento.

Sovraindebitamento – Soddisfacimento irrisorio dei creditori – Non riconoscibilità di tale beneficio - Valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito – Necessità che trattasi di percentuale talmente minima da potersi considerare totalmente irrilevante.

Secondo l’art. 118, secondo comma, L.F. la chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) – assenza di domande di insinuazione passivo, estinzione e/o pagamento di tutti crediti e soddisfazione delle spese -  determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell’art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. Tale conseguenza ha rilevanza anche al fine del riscontro della tempestività della proposizione della domanda di esdebitazione da parte del socio illimitatamente responsabile, che non può aver luogo, a pena di decadenza ex art. 143, oltre l'anno dalla chiusura della procedura fallimentare in cui è stato coinvolto; in una tale ipotesi nessuna incidenza sul termine decadenziale può farsi discendere dalla eventuale pendenza di altra procedura fallimentare coinvolgente la medesima persona fisica. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di esdebitazione, il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma secondo, L.F. che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali e tale riconoscimento può aver luogo anche se taluni di quelli non siano stati pagati affatto, dovendosi, secondo un'interpretazione coerente con il favor debitoris che ispira la norma, ove ricorrano i presupposti di cui al primo comma, il beneficio dell'esdebitazione comunque concedersi a meno che .tutti i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o alcuni siano bensì stati soddisfatti, ma in percentuale “affatto irrisoria”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di esdebitazione, il soddisfacimento irrisorio, ostativo all’accesso al beneficio in quanto inidoneo ad integrare il presupposto della soddisfazione almeno parziale dei creditori concorsuali di cui all’art. 142, comma 2, L. fall., resta parametrato a percentuali minime e in effetti tali da considerarsi irrilevanti, per modo da poter esser ritenuto dal Giudice del merito solo ove il concreto soddisfacimento, tenuto conto di tutte le risultanze della procedura, non sia tale da rappresentare il concetto neppure parzialmente. (Massima ufficiale)

In tema di esdebitazione, la definizione di soddisfacimento “irrisorio”, che esclude la possibilità per il debitore, già dichiarato fallito, di vedersi riconoscere il beneficio dell'esdebitazione, si deve ritenere resti parametrata a percentuali minime ed, in effetti, tali da considerarsi irrilevanti, per modo da poter esser ritenuta dal giudice del merito, secondo un suo prudente apprezzamento, solo ove il concreto soddisfacimento, tenuto conto di tutte le risultanze della procedura, non sia tale da rappresentare il concetto neppure parzialmente [nello specifico la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione della  Corte d’appello che aveva negato la liberazione dai debiti residui, sostenendo che risultava irrisoria, in rapporto al passivo nel suo complesso, la percentuale di soddisfacimento del 13,89 % dei soli creditori privilegiati, non essendo a tale percentuale associabile in sé e per sé il concetto di completa irrisorietà neppure in base alla presa a parametro dell’intero passivo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27371.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-12-maggio-2022-n-15246-pres-genovese-est-terrusi_1

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 21 gennaio 2021, n. 1070 https://www.unijuris.it/node/5536; con riferimento alla seconda: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 marzo 2018 n. 7550https://www.unijuris.it/node/4049].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: