Corte di Cassazione (2461/2025) – Fallimento: la “riabilitazione”, da intendersi in senso stretto, costituisce il solo presupposto perché anche il condannato per reati connessi con l'attività d'impresa possa essere esdebitato.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 febbraio 2025, n. 2461 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Alberto Pazzi.
Esdebitazione – Delitti di bancarotta fraudolenta, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Altri reati compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa - Intervenuta condanna penale del fallito – Evento che di regola impedisce la riconoscibilità di quel beneficio – Riabilitazione penale – Presupposto che consente di rimuovere quell'ostacolo – Esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali – Condizione da non potersi considerare giuridicamente equipollente.
In tema di esdebitazione, l'art. 142, comma 1, n. 6, L. fall. - nella parte in cui, nonostante l'intervenuta condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e altri reati compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, ritiene la sussistenza delle condizioni soggettive qualora sia intervenuta la riabilitazione - non è suscettibile di interpretazione estensiva; ne deriva che non può ritenersi equipollente alla riabilitazione l'affidamento in prova ai servizi sociali, di cui all'art. 47, comma 12, L. n. 354 del 1975, stante la diversità di "ratio" e presupposti dei due istituti. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-2-febbraio-2025-n-2461-pres-ferro-est-pazzi
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 10 aprile 2019, n. 10080 https://www.unijuris.it/node/4692].