Corte di Cassazione (9743/2022) – Fallimento: perché possano risultare esenti da revocatoria gli atti esecutivi di un piano attestato devono essere considerati dal giudice, con giudizio ex ante, idonei a consentire il risanamento dell'impresa.

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Data di riferimento: 
25/03/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 marzo 2022, n. 9743 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Francesco Terrusi.

Piano attestato di risanamento dell'impresa – Atti esecutivi di quello posti in essere prima del fallimento – Esenzione da revocatoria – Idoneità del piano a consentire tale effetto –  Riscontro positivo ex ante da eseguirsi parte del giudice – Presupposto necessario.

Per ritenere esenti dalla revocatoria fallimentare gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), L.F., anche nel testo  previgente al D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, il giudice deve effettuare, con giudizio ex ante, una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa l'idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa; e ciò seppure in negativo, vale a dire nei limiti dell'evidenza della inettitudine del piano presentato dal debitore al detto fine. Ciò in quanto per ritenere esenti dalla revocatoria fallimentare i relativi atti esecutivi, il piano attestato deve appunto apparire idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa [nello specifico la Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, che aveva valutato che la presenza del piano attestato producesse, in generale e automaticamente, l'esenzione da revocatoria, non essendo nel potere del giudice, e tanto meno del terzo finanziatore, disconoscere gli effetti protettivi in virtù di una valutazione diversa da quella fatta dall'attestatore (e questo perché la ratio della disciplina è quella di incoraggiare la concessione dei finanziamenti onde consentire ai terzi di intraprendere operazioni di salvataggio delle imprese in crisi), ha viceversa ritenuto che costituisca elemento basico della previsione di detto articolo il fatto che, fermo restando il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, si concentri sul giudice anche e proprio la potestà valutativa del piano, sia pure nei termini e nei limiti appena sopra riferiti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass%2C%20Civ.%20n.%209743.pdf

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27452.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 febbraio 2020, n. 3018  https://www.unijuris.it/node/5324]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: