Corte di Cassazione (14589/2022) – Applicabilità del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) al curatore costituito nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

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Data di riferimento: 
09/05/2022

Cass., Sez. 1, 9 maggio 2022, n. 14589, Pres. Scaldaferri, Est. Nazzicone

Principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. – Applicabilità al Curatore costituito nel giudizio di opposizione allo stato passivo.

In tema di opposizione allo stato passivo, la non contestazione ex art. 115 c.p.c. è principio applicabile anche nei confronti del Curatore fallimentare costituito in giudizio, ancorché non sia nella disponibilità dei diritti della massa; la non contestazione non si risolve, infatti, in un atto di disposizione, operando ai soli fini della delimitazione del thema probandum.  Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-9-maggio-2022-n-14589-pres-scaldaferri-est-nazzicone

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27345.pdf

[con riferimento al procedimento per dichiarazione di fallimento cfr in questa rivista anche  Cassazione civile, sez. I, 28 Febbraio 2017, n. 5067 - https://www.unijuris.it/node/3264]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: