Corte di Cassazione (14589/2022) – Applicabilità del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) al curatore costituito nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
Cass., Sez. 1, 9 maggio 2022, n. 14589, Pres. Scaldaferri, Est. Nazzicone
Principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. – Applicabilità al Curatore costituito nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
In tema di opposizione allo stato passivo, la non contestazione ex art. 115 c.p.c. è principio applicabile anche nei confronti del Curatore fallimentare costituito in giudizio, ancorché non sia nella disponibilità dei diritti della massa; la non contestazione non si risolve, infatti, in un atto di disposizione, operando ai soli fini della delimitazione del thema probandum. Massima Ufficiale
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27345.pdf
[con riferimento al procedimento per dichiarazione di fallimento cfr in questa rivista anche Cassazione civile, sez. I, 28 Febbraio 2017, n. 5067 - https://www.unijuris.it/node/3264]