Corte di Cassazione (12759/2022) – Procedura fallimentare tedesca e diritto del creditore erariale di procedere all'iscrizione a ruolo ed emettere la conseguente cartella di pagamento.
Cass., Sez. 5, 21 aprile 2022, n. 12759, Pres. Virgilio, Est. Perrino
Pendenza di procedura fallimentare tedesca - Iva non pagata e aggio per la riscossione - Formazione di cartella di pagamento - Idoneità ai fini dell’insinuazione al passivo - Atto esecutivo - Esclusione.
In pendenza di una procedura fallimentare tedesca, sussiste il diritto del creditore erariale di procedere all'iscrizione a ruolo ed emettere la conseguente cartella di pagamento, costituendo quest'ultima un titolo esecutivo idoneo al fine di procedere all'insinuazione al passivo e non un atto esecutivo; ne deriva che il curatore difetta di interesse ad ottenere la caducazione della cartella, posto che la rilevanza dell'iscrizione e della cartella stessa deve essere apprezzata in sede concorsuale, al fine di accertare l'esistenza del diritto ad una quota o ad una percentuale di quanto ricavato dalla liquidazione, spettando al Giudice del concorso e non a quello tributario anche la valutazione della natura concorsuale o meno dell'aggio, in applicazione del principio di cristallizzazione del passivo. Massima Ufficiale