Corte di Cassazione (10648/2022) – Considerazioni in tema di responsabilità solidale del cessionario di un'azienda per debiti tributari della società cedente come cancellata dal registro delle imprese.

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Data di riferimento: 
01/04/2022

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 01 aprile 2022, n. 10648 – Pres. Biagio Virgilio, Rel. Giancarlo Triscari.

Cessione di azienda - Cancellazione della cedente dal registro delle imprese - Tributi da quella non versati – Responsabilità solidale della cessionaria – Iscrizione a ruolo di tali debiti a nome della società cedente – Previsione - Disciplina della successione dei soci alla società estinta – Inapplicabilità. Cessione di azienda - Debiti tributari della cedente - Cartella di pagamento - Notifica al cessionario – Necessaria motivazione – Presupposto sufficiente perché tale onere risulti assolto – Riferimento alla responsabilità solidale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 472/1997.

Art. 14 del D.Lgs. 472/1997 – Cessione di azienda – Responsabilità solidale del cessionario a titolo ordinario e per frode ai creditori – Previsione in entrambe le ipotesi – Differenze in tema di presenza o assenza di limiti - Presunzione legale iuris tantum di cessione in frode.

Cessione di azienda - Debiti tributari della cedente - Cartella di pagamento - Notifica al cessionario - Responsabilità solidale – Presupposti specifici su cui si basa - Facoltà di indicazione – Rimessione al potere del giudice – Ripercussione in termini di oneri probatori.

In tema di responsabilità solidale del cessionario di azienda, l'iscrizione a ruolo del debito tributario della società cedente deve essere eseguita nei confronti di quest'ultima, in quanto soggetto passivo del tributo, anche se cancellata dal registro delle imprese e conseguentemente estinta, non trovando applicazione la disciplina della successione dei soci alla società estinta con riferimento alla formazione del ruolo, che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, va operata al nome del contribuente indipendentemente dalla sua esistenza al momento dell'iscrizione. (Massima ufficiale)

Ai fini dell'assolvimento dell'onere di motivazione della cartella di pagamento come notificata al cessionario d'azienda, è sufficiente che in essa sia riportata la ragione della pretesa, cioé l'estensione, a titolo di responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 472/1997, della richiesta di pagamento del tributo di cui è soggetto passivo il cedente; ciò in quanto, affinché risulti realizzato il presupposto impositivo (in quel caso sì, da adeguatamente motivarsi), l'attività accertativa deve essere indirizzata esclusivamente nei confronti di quello. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La previsione normativa di cui all'art. 14 del D.Lgs. 472/1997 attribuisce, sia in caso di responsabilità a titolo ordinario che per frode ai creditori, una responsabilità solidale a carico del cessionario di un'azienda o di un ramo d'azienda. L'elemento differenziale tra le due ipotesi è dato dalla circostanza che: nel primo caso, la responsabilità solidale può trovare specifiche limitazioni (beneficium excussionis, limitazione di responsabilità entro il valore della cessione, limitazione di responsabilità sotto il profilo temporale  -per violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore-, ovvero, ancora, esclusione di responsabilità per i debiti non risultanti, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza); nel secondo caso, cioè di accordo fraudolento, deve escludersi, viceversa, ogni  limitazione di responsabilità del cessionario (comma 4), pur introducendosi, peraltro, una presunzione legale iuris tantum di cessione in frode quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante (comma 5). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Una volta che è stata notificata al cessionario di un'azienda la cartella di pagamento al fine di far valere nei confronti del medesimo la responsabilità solidale per i debiti tributari della cedente, ed in assenza di specifica contestazione del contribuente, rientra nel potere di qualificazione del giudice del merito stabilire su quali presupposti specifici sussiste la suddetta responsabilità, ciò in quanto tale indicazione ha una diretta ripercussione sull'onere probatorio gravante sul contribuente che voglia escluderla. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27259.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: