Corte di Cassazione (6870/2022) – Rapporto di agenzia e fallimento della società preponente: inaccoglibile l'istanza di insinuazione al passivo dell'agente dell'indennità suppletiva della clientela laddove questi non produca il contratto collettivo.

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Data di riferimento: 
02/03/2022

Corte di Cassazione, Sez. I  civ., 02 marzo 2022, n. 6870 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Paola Vella.

Rapporto di agenzia – Fallimento della società preponente – Contratto dalla stessa anteriormente risolto – Società agente - Indennità suppletiva di clientela – Istanza di insinuazione al passivo ex art. 13 AEC – Omessa produzione del contratto collettivo – Mancata ammissione – Opposizione – Insussistenza dei presupposti normativi – Rigetto - Fondamento.

In tema di opposizione allo stato passivo, deve essere rigettata la domanda diretta al conseguimento dei crediti maturati nel corso del rapporto di agenzia a titolo di indennità suppletiva di clientela, quando non sussistono i presupposti normativamente previsti, posto che tale indennità - pur avendo come base di calcolo l'ammontare globale delle provvigioni corrisposte nel corso del rapporto - non svolge una funzione sostitutiva delle stesse o risarcitoria della relativa perdita, configurandosi piuttosto come un compenso indennitario volto a ristorare l'agente del particolare pregiudizio, diverso da quello della mancata percezione delle provvigioni durante il periodo di virtuale preavviso, derivante dalla perdita della clientela procurata al preponente nell'ambito del rapporto di agenzia. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27216.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 27 luglio 2017 n. 18692https://www.unijuris.it/node/3575].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
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