Corte di Cassazione (12666/2022) - Reclamo ex art. 119 l.f. contro la chiusura del fallimento: presupposti.
Cass., Sez. 1, 20 aprile 2022, n. 12666, Pres. De Chiara, Est. Di Marzio
Decreto di chiusura del fallimento - Reclamo – Cognizione del Giudice del reclamo – Limiti.
La cognizione rimessa al Giudice in sede di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, ai sensi dell'art. 119, comma 2, L. fall., è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 118 L. fall., potendo il fallito o chiunque altro ne abbia interesse far valere nelle sedi proprie, esterne alla procedura, tutte le doglianze riferite alla conduzione del fallimento da parte dei suoi organi. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto della Corte d’Appello che aveva revocato la chiusura del fallimento per avvenuta ripartizione dell’attivo in ragione della pendenza di un giudizio di opposizione avverso il decreto di trasferimento di un immobile appreso alla massa). Massima Ufficiale
[Cfr anche in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 28 Marzo 2018, n. 5892 -https://www.unijuris.it/node/4138 e Corte d'Appello di Trieste, 27/08/2012 -https://www.unijuris.it/node/1558 ]