Corte di Cassazione (8121/2022) – Amministrazione straordinaria di società che abbia contratto obbligazioni garantite da un terzo mediante dazione di pegno: il creditore garantito non può insinuarsi al passivo avvalendosi di tale prelazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 marzo 2022, n. 8121- Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Falabella.
Società in amministrazione straordinaria – Obbligazioni precedentemente contratte - Diritto di pegno costituito da un terzo in relazione a quelle – Legittimazione del creditore garantito a insinuare al passivo la garanzia - Esclusione.
Portata del privilegio speciale ex art. 46 TUB - accollo del debito - Esclusione.
In tema di amministrazione straordinaria, ma con principio estendibile al fallimento, la garanzia (nella specie, un diritto di pegno su azioni) costituita da un terzo in relazione ad obbligazioni contratte da una società successivamente assoggettata a procedura concorsuale, non può essere insinuata nel passivo di quest’ultima dal creditore garantito come causa di prelazione relativa al credito verso il debitore assoggettatovi. (Massima ufficiale)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-14-marzo-2022-n-8121-pres-cristiano-est-ferro
Il privilegio speciale, previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n. 385/1993, spetta contrattualmente ai creditori di finanziamenti a medio e a lungo termine erogati per l'acquisto di beni ed impianti destinati all'esercizio dell'impresa e deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, che però non può consistere nell'atto con cui il creditore ha prestato l'assenso all'accollo del debito da parte di un terzo, perché tale dichiarazione unilaterale è funzionale a trasferire la posizione debitoria ed, eventualmente, a liberare il debitore originario, ma non costituisce un nuovo finanziamento per l'impresa. Massima Ufficiale