Corte di Cassazione (9850/2022) – Omessa comunicazione ex art. 97 l.fall. al creditore e termine per l’opposizione allo stato passivo.
Cass., Sez. 1, 28 marzo 2022, n. 9850, Pres. Cristiano, Est. Campese
Opposizione allo stato passivo fallimentare – Omessa comunicazione ex art. 97 L. fall. – Termine – Sei mesi dal deposito del decreto che ne ha dichiarato l’esecutività.
Qualora il curatore ometta la comunicazione ex art. 97 L. fall., il termine per proporre l’opposizione allo stato passivo è quello di sei mesi dal deposito del decreto che ne ha dichiarato l’esecutività, in applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c., venendo in rilievo un rimedio impugnatorio ed avendo il creditore dimostrato, con la precedente insinuazione – respinta o parzialmente accolta – di essere a conoscenza della procedura fallimentare. Massima Ufficiale
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