Corte di Cassazione (5495/2022) – Azione revocatoria fallimentare: entrambe le obbligazioni restitutorie cui il soccombente è tenuto, sia quella principale che quella accessoria di rimborso dei frutti, hanno natura di debiti di valuta.
Corte di Cassazione, Sez. I civ,. 18 febbraio 2022, n. 5495 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento - Azione Revocatoria – Accipiens soccombente - Obbligazione accessoria di rimborso dei frutti indebitamente percepiti – Natura di debito di valuta.
In tema di fallimento, l’obbligazione accessoria di rimborso dei frutti indebitamente percepiti, che grava sull’accipiens rimasto soccombente rispetto alla domanda di revoca ex art. 67 L. fall. dell’atto di vendita svolta nei suoi confronti, ha natura di debito di valuta e non di valore (Massima Ufficiale)[nello specifico, la Corte ha cassato con rinvio la decisione della Corte distrettuale in quanto ha rilevato che quella sentenza, pur non avendo espressamente affermato che l’azione ex art. 67 l. fall. ha natura risarcitoria anziché restitutoria, si era fondata su tale implicita premessa, in quanto aveva qualificato come debito di valore la somma liquidata a seguito del vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, come tale soggetto a rivalutazione monetaria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26802.pdf
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-18-febbraio-2022-n-5495-pres-cristiano-est-pazzi
[con riferimento al fatto che costituisce debito di valuta e non di valore l'obbligazione principale sorta in capo all'accipiens soccombente in revocatoria, onde ad avviso della Corte come tale va considerata anche l'obbligazione accessoria relativa al rimborso dei frutti, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2018 n. 12850 https://www.unijuris.it/node/4327 e Cassazione civile, Sez. I, 10/06/2011 n. 12736 https://www.unijuris.it/node/1402].