Corte di Cassazione (6293/2022) – Amministrazione straordinaria di imprenditore insolvente: onere del commissario di impugnare una precedente sentenza di primo grado se vuole evitare che risulti opponibile alla procedura.
Corte di Cassazione, Sez.IV, lavoro, 25 febbraio 2022, n. 6293 – Pres. Rossana Mancino, Rel. Francesco Buffa.
Imprenditore insolvente in amministrazione straordinaria – Riconoscimento di credito - Domanda giudiziale proposta in precedenza nei suoi confronti - Conseguente sentenza di primo grado di accoglimento e di rigetto - Mancata impugnazione da parte del commissario straordinario o del creditore - Conseguenza - Opponibilità alla procedura concorsuale di tale decisione.
La sentenza con cui, in primo grado, venga accertato (integralmente o parzialmente) ovvero rigettato un credito nei confronti di un imprenditore dichiarato insolvente e posto, successivamente alla pubblicazione della stessa, in amministrazione straordinaria, è opponibile alla procedura concorsuale; conseguentemente, il commissario o, in caso di rigetto, il creditore che voglia ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla nelle forme ordinarie, secondo la previsione dell'art. 96, comma 2, n. 3) L. fall., applicabile all'amministrazione straordinaria in ragione del richiamo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 270/1999 (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-l-25-febbraio-2022-n-6293-pres-mancino-est-buffa
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26844.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2021, n. 2949 https://www.unijuris.it/node/5505].