Corte di Cassazione (2934/2022) - La sentenza che, a seguito di opposizione, ammette al passivo un credito in precedenza ammesso con riserva, deve essere assoggettata all'imposta nella misura proporzionale.
Cass., Sez. 5, 1 febbraio 2022, n. 2934, Pres. Chindemi, Est. Balsamo
Sentenza che, a seguito di opposizione, ammette al passivo un credito in precedenza ammesso con riserva - Imposta di registro su atti giudiziari –Imposizione in misura proporzionale – Sussistenza – Fondamento.
In tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimento un credito in precedenza ammesso con riserva, deve essere assoggettata all'imposta nella misura proporzionale prevista dall'art. 8, lettera c), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, in quanto si tratta di pronuncia emessa in esito ad un giudizio contenzioso di cognizione che contiene l'accertamento, nei confronti della procedura fallimentare, dell'esistenza e dell'efficacia del credito, con l'effetto di consentire al contribuente la partecipazione al concorso, applicandosi l'imposta in misura fissa soltanto in relazione agli specifici atti indicati nella nota II dell'art. 8 cit. Massima Ufficiale
[Cfr anche in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 27 settembre 2017 n. 22502 - https://www.unijuris.it/node/4328 e risoluzione dd. 17.12.2008 dell’Agenzia delle Entrate - https://www.unijuris.it/node/186]