Corte d'Appello di Brescia – Considerazioni in tema di riapertura di un fallimento che era stato chiuso ai sensi dell'art. 118, primo comma, nn. 3 e 4 L.F.
Corte d'Appello di Brescia, Sez. I civ., 11 gennaio 2022 – Pres. Donato Pianta, Cons. Rel. Annamaria Laneri, Cons. Giuseppe Magnoli.
Fallimento – Chiusura ex art. 181, nn. 3 e 4, L.F. - Istanza di riapertura - Proponibilità da parte di qualunque creditore, anche non destinatario di alcuna utilità – Stato passivo – Insinuazione – Necessità di una nuova istanza – Esclusione.
Fallimento chiuso – Possibile riapertura nei due casi previsti dall'art . 121 L.F. - Non necessità che ricorrano entrambe le ipotesi – Previsione del verificarsi di utilità solo per alcuni creditori – Presupposto sufficiente – Fondamento.
Fallimento – Stato passivo – Esame e discussione – Questioni che avrebbero potuto essere sollevata in quel frangente – Mancata prospettazione – Chiusura - Proposizione nel corso del giudizio volto alla riapertura – Preclusione.
Fallimento – Fatti estintivi dei crediti ammessi al passivo – Verificarsi in un momento successivo alla chiusura – Sede di riapertura - Deduzione – Inammissibilità – Stato passivo - Giudicato endofallimentare – Immodificabilità delle statuizioni.
Oltre che il debitore, “qualunque creditore” che sia già stato ammesso al passivo del fallimento dichiarato chiuso ai sensi dell'art.118, primo comma, nn. 3 e 4 L.F. può presentare istanza per la sua riapertura anche se non munito di privilegio e indipendentemente dal fatto che sia destinatario dell'utilità che dalla riapertura del fallimento potrebbe derivare; e ciò può fare senza necessità di richiedere di insinuarsi al passivo per il credito già ammesso, di cui è sufficiente che chieda la semplice “conferma”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata
L’art. 121 L.F. contempla due ipotesi diverse nelle quali è ammessa la riapertura del fallimento, ipotesi che devono essere tenute distinte l'una dall'altra, potendosi verificare casi in cui può ritenersi utile la riapertura della procedura concorsuale anche se non vi sia possibilità per il fallito di pagare, oltre ai nuovi, almeno il 10% a tutti i vecchi creditori, compresi i chirografari. Non occorre, perciò, che l'utilità sia considerata in confronto di tutti i creditori; è sufficiente che essa si verifichi (e l'accertamento della sussistenza di tale condizione è affidato alla prudente discrezionalità del giudice di merito) nei confronti di alcuni dei creditori stessi, essendo la procedura fallimentare preordinata appunto al soddisfacimento più rapido possibile delle ragioni dei creditori, sotto il controllo degli organi ufficiosi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Restano precluse nel giudizio volto alla riapertura del fallimento ex art. 121 L.F. tutte le questioni che avrebbero potuto essere dedotte anteriormente all’ammissione di uno o più crediti allo stato passivo del fallimento, presentando, ai sensi dell’art. 93 L.F., osservazioni scritte prima dell’udienza fissata per l’esame dello stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In caso di riapertura del fallimento disposta ex art. 121 L.F. si devono considerare immodificabili, stante il determinarsi del c.d. “giudicato endofallimentare” le statuizioni sull’ammissione dei crediti al passivo intervenute prima della chiusura, ciò comporta che nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di riapertura del fallimento, proposto ai sensi degli artt. 121, terzo comma, e 18 L.F. non possono dedursi eventuali fatti estintivi [quali ad esempio, come nello specifico. la prescrizione] dei crediti già in precedenza ammessi intervenuti dopo la chiusura, che possono essere eccepiti e deliberati unicamente nell’ambito del procedimento di verifica dello stato passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26609.pdf
[con riferimento alla quarta massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre 2017 n. 21219https://www.unijuris.it/node/3651].