Corte di Cassazione (41772/2021) - Prededucibilità nel successivo fallimento dei finanziamenti erogati in funzione ed in esecuzione di un concordato preventivo.
Cass., Sez. 1, 28 dicembre 2021, n. 41772, Pres. Scaldaferri, Est. Mercolino
Finanziamenti in funzione ed in esecuzione di un concordato preventivo – Prededuzione ex art. 182 quater l.fall. nel successivo fallimento - Sussistenza -
Nel caso in cui al concordato preventivo segua il fallimento, la prededuzione riconosciuta nella procedura minore per i finanziamenti erogati ai sensi dei primi due commi dell’art.182 quater L. fall. persiste in quella maggiore. Difatti, nella fattispecie di cui al secondo comma della richiamata norma, riguardante i finanziamenti erogati “in funzione” della presentazione della domanda di concordato, è richiesta la sola ammissione alla procedura, ancorché non seguita dall'omologazione, mentre in quella di cui al primo comma, avente ad oggetto i finanziamenti effettuati “in esecuzione” del concordato, è sufficiente che tale esecuzione abbia avuto inizio in virtù del provvedimento non definitivo di omologazione, indipendentemente dall'esito eventualmente negativo del procedimento d'impugnazione.
Massima Ufficiale
[Cfr anche, in materia, in questa rivista Tribunale di Milano 4.12.2019 (https://www.unijuris.it/node/4994 )]