Tribunale di Firenze – Presupposti perché risulti possibile la conferma da parte del tribunale, anche qualora le trattative per la composizione della crisi non siano state avviate, delle misure protettive previste dall'art. 6 del D. L. 118/2021.
Tribunale Ordinario di Firenze, Ufficio Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione, 29 dicembre 2021 (data della pronuncia) – Giud. Maria Novella Legnaioli.
Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118– Imprenditore insituazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario - Composizione negoziata – Ipotesi di trattative non ancora avviate e d piano di risanamento ancora in costruzione – Conferma delle misure protettive richieste ex art. 6 – Presupposti necessari.
Ai sensi dell'art, 7 del Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118 (atto normativo che prevede in particolare l'adozione di misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale), come convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, l'imprenditore, per ottenere che il tribunale confermi o modifichi le misure protettive del patrimonio come da lui richieste, ex art. 6, comma 1, di quello stesso decreto, in sede di istanza di nomina di un esperto indipendente che lo agevoli nella conclusione di trattative finalizzate ad impedire che incorra in uno stato di crisi o di insolvenza, è tenuto a presentare quello stesso giorno, unitamente alla documentazione attestante l'accettazione dell'esperto, un apposito ricorso volto anche ad eventualmente ottenere, se necessario, l'adozione di misure cautelari per condurre a termine le trattative con i creditori con cui addivenire ad una composizione negoziata della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario in cui versi; ciò in quanto l'omesso o ritardato ricorso è causa di inefficacia delle misure protettive che già con l'istanza ex art. 6 gli sono riconosciute. Nel corso dell'udienza fissata a seguito della presentazione di tale ricorso, il tribunale, anche qualora le trattative non risultino ancora completamente avviate, può, sulla base delle informazioni fino a quel momento disponibili e del parere dell'esperto da cui emerga l’affidabilità e la correttezza della situazione contabile aggiornata allegata all’istanza di nomina, la completezza del quadro fornito dall’imprenditore nonché l’adeguatezza dell’assetto amministrativo della società, confermare le misure richieste se ritiene che sussista con riferimento alla società ricorrente comunque una ragionevole possibilità di perseguire il risanamento e che le misure già prodottesi sin dal momento della pubblicazione dell'istanza iniziale nel registro delle imprese risultino strumentali al buon esito di quelle trattative che potrebbero essere pregiudicate da iniziative individuali dei creditori che venissero nel frattempo avviate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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