Corte di Cassazione (36033/2021) – Fallimento e rapporto tra l'azione di inefficacia ex art. 66, comma 1, L.F. e quella ex art. 2901 c.c.: deviazione quanto ad effetti, legittimazione e competenza. Onere della prova.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 novembre 2021, n. 36033 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento - Azione di inefficacia ex art. 66 L.F. - Affinità e deviazione rispetto all'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. - Natura e presupposti specifici– Onere della prova gravante sul curatore.
In tema di azione di inefficacia, l'art. 66, comma 1, L. fall. compie un rinvio alla norme civilistiche in materia di azione revocatoria, attestando la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ai sensi della richiamata norma, la quale pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c. Ne deriva che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unitamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine, ma non modifica i presupposti a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale sicché essa non postula un atto in frode suscettibile di aver determinato o aggravato lo stato di insolvenza (Massima ufficiale) [nello specifico la Corte ha sottolineato che è il fallimento attore ad essere onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore poi fallito era, al momento dell'operazione contestata, di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre, con la conclusione della stessa, a rischio il soddisfacimento dei creditori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26264/CrisiImpresa?L%27azione-re...
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. III, 19 Luglio 2019, n. 19515 https://www.unijuris.it/node/4800 e Cassazione civile, sez. I, 18 Aprile 2018, n. 9565 https://www.unijuris.it/node/4467].