Corte di Cassazione (22603/2021) – Fallimento e azione revocatoria volta alla dichiarazione di inefficacia della vendita di un immobile ad uso abitativo da edificarsi, poi regolarmente completato ma mancante del certificato di abitabilità.

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Data di riferimento: 
10/08/2021

Corte di Cassazione, Sez.VI, Prima civ., 10 agosto 2021, n. 22603 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Massimo Ferro.

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare – Causa di esenzione di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005 – Immobili “da costruire” – Significato da attribuire a quell'espressione – Manufatto non completato, da ultimare - Mera assenza del certificato di abitabilità – Irrilevanza.

Fallimento – Azione revocatoria fallimentare - Declaratoria d'inefficacia di un atto di vendita di un bene e di restituzione dello stesso alla massa - Anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, di tale effetto – Mancata restituzione – Diritto ad indennizzo per protratta detenzione.

In tema di azione revocatoria fallimentare, ex art. 67, l.fall., la speciale causa di esenzione prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005 per gli immobili "da costruire" (per tali dovendo intendersi, ex art. 1, lett. d), del d.lgs. cit., gli "immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità") implica che il manufatto non sia stato oggetto di completamento e sia ancora da ultimare, irrilevante essendo la mera mancanza del certificato di agibilità, giacché essa non rileva in sé, ma quale sintomo, in negativo, della impossibilità che il bene stesso possa considerarsi definito nei suoi aspetti identificativi, perché necessitante di ulteriori e non compiuti interventi edilizi. (In applicazione del su esteso principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo con cui la ricorrente – nonostante l'accertamento fattuale, da parte del giudice di merito, circa l'utilizzo dell'immobile quale abitazione effettiva della stessa – propugnava la tesi per cui esso era da considerare quale immobile "da costruire", per il solo fatto di essere privo del certificato di agibilità). (massima ufficiale)

Il riconoscimento giudiziale della fondatezza di un'azione revocatoria, ad un tempo declaratoria dei presupposti d'inefficacia di un atto di vendita, in periodo sospetto, di un immobile e di restituzione  del bene stesso, ha, nonostante la sua natura costitutiva, come conseguenza quella di sottrarre, con ogni effetto sin dal suo esercizio, la permanenza di un valido titolo di godimento del bene in capo al soggetto convenuto; ne deriva che il passaggio in giudicato di tale pronuncia, stabilizzando l'accoglimento della domanda, non segna il primo momento di utile esercizio del diritto per parte attrice di rientrarne in possesso, ma solo quello di insuscettibilità di contestazione dello stesso e che, pertanto, l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti di quella decisione risulta consentita, essendone necessario il passaggio in giudicato soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria risulta legata all'effetto costitutivo del diritto da un vero e proprio nesso sinallagmatico [nello specifico la Corte ha, pertanto, confermato che la sentenza di merito aveva giustamente riconosciuto, a far tempo dalla proposizione della domanda revocatoria fallimentare, alla curatela un indennizzo in ragione della protratta detenzione a titolo abitativo personale dell'immobile da parte della soccombente, in quanto l'accoglimento di detta azione aveva comportato il diritto per parte attrice, stante il duplice effetto che ne era conseguito, a rientrare sin da quel momento nella disponibilità del bene revocato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26133/CrisiImpresa?Azione-revocatoria-di-immobili-da-costruire-ex-D.Lgs.-n.-122-del-2005#gsc.tab=0

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-10-agosto-2021-n-22603-pres-bisogni-est-ferro

[con riferimento alla proma massima, cfr. in questa rivista: Cassazione Civile, sez. II, 10 marzo 2011, n. 5749 https://www.unijuris.it/node/1051 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 18 febbraio 2016 n. 3237https://www.unijuris.it/node/3592; con riferimento alla seconda: Cassazione civile, Sez. I , 29 luglio 2011, n. 16737  https://www.unijuris.it/node/1219]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: