Corte di Cassazione (26244/2021) – Il pagamento effettuato dalla società in liquidazione, poi fallita, a favore del liquidatore non è esente da revocatoria e dal momento della domanda sono dovuti gli interessi legali sul capitale da restituire.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 28 settembre 2021, n. 26244 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Fallimento di società in liquidazione – Azione revocatoria fallimentare - Pagamento del compenso del liquidatore - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), L. F. - Esclusione – Fondamento.
Fallimento – Azione revocatoria fallimentare - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. f), L. F. - Natura e scopo.
Fallimento – Revocatoria fallimentare- Azione costitutiva - Interessi sul capitale da restituire – Decorrenza.
Il compenso del liquidatore della società non rientra nell'ambito applicativo dell'esenzione ex art. 67, comma 3, L. fall., intesa a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi attraverso pagamenti di forniture funzionali all'esercizio dell'attività di impresa, non di monetizzarne i cespiti. (Massima ufficiale)
Riguardo l'esenzione di cui alla lettera f) del comma 3 dell'art. 67 L. fall. si deve ritenere che la stessa trovi la sua ragion d'essere nella protezione del fattore della produzione che è costituito dalla forza lavoro (anche intellettuale) in quanto credito di particolare dignità, anche costituzionale, ed in quanto l'esenzione finisce per aiutare, seppur in modo indiretto, la conservazione dell'organismo produttivo e la funzionalità del medesimo, in caso, anche per una miglior cessione dell'azienda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Essendo la revocatoria un'azione costitutiva, l'obbligazione accessoria relativa agli interessi sul capitale da restituire decorre dalla domanda giudiziale e non, ex art.1224 c.c., dalla messa in mora dell'accipiens soccombente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2020, n. 27939 https://www.unijuris.it/node/5454; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4340 https://www.unijuris.it/node/5336; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2016 n. 25162 https://www.unijuris.it/node/3110 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 gennaio 2021, n, 980 https://www.unijuris.it/node/5476; con riferimento alla terza massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2018 n. 12850 https://www.unijuris.it/node/4327].